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Con la pronuncia n. 29178 dello scorso 12 novembre, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha confermato l'impossibilità di dedurre, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, all'assegno corrisposto una tantum da un coniuge all'altro coniuge in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è difatti precisato che "sia l'art. 10 comma 1 lettera g) del D.P.R. 597/1973 che l'art. 10 del D.P.R. 917/1986 limitano, in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria; nessuna deducibilità è statuita in relazione all'assegno corrisposto in unica soluzione".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'emissione di un avviso con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano accertava, ai fini Irpef, per l'anno d'imposta 2001, il maggior reddito imponibile derivante dal recupero a tassazione dell'onere relativo al versamento, una tantum, effettuato da un contribuente alla moglie, il quale, in ottemperanza ad atto di transazione stipulato tra le parti nel corso della causa di separazione giudiziale tra coniugi, aveva versato la somma pari ad euro 67.000,00.
Secondo l'Agenzia, infatti, siffatto componente positivo dal reddito imponibile del contribuente, essendo stato erogato una tantum e difettando del carattere della periodicità dell'attribuzione patrimoniale, era indeducibile ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 917/1986, anche perché il relativo titolo non era previsto in un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Avverso l'avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso: la Commissione tributaria provinciale di Milano, accogliendo il ricorso, riteneva che l'assegno in questione, sebbene non erogato periodicamente ma pagato una tantum, fosse comunque deducibile ai sensi del predetto articolo 10.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava integralmente la decisione di primo grado.
Avverso la decisione, proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, dolendosi per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'assegno in questione, sebbene pagato una tantum e non erogato periodicamente, fosse comunque deducibile
La Cassazione condivide la posizione dell'amministrazione ricorrente.
L'art. 10 del D.P.R. 917/1986 prevede che, tra i vari oneri sostenuti dal contribuente, si deducono dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
In punto di diritto la Corte spiega come sia l'art. 10 comma 1 lettera g) del D.P.R. 597/1973 che l'art. 10 del D.P.R. 917/1986 limitano, in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria; nessuna deducibilità è statuita in relazione all'assegno corrisposto in unica soluzione.
Tale differente trattamento è riconducibile alla discrezionalità legislativa, in quanto le due modalità di corresponsione riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore.
Alla luce di siffatte caratteristiche, la stessa Corte Costituzionale ha precisato che la disparità di trattamento non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva, in quanto l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum" (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità, sicché la norma che consente la deducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto periodicamente, trattandosi di norma agevolativa, non è suscettibile di estensione.
Con specifico riferimento al caso di specie, era pacifico, essendo stato più volte confermato dallo stesso contribuente, che l'assegno era stato corrisposto una tantum, a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal contribuente alla moglie, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell'ambito della causa di separazione giudiziale. Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la Corte ribadisce l'impossibilità di compiere la deduzione.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, condannandolo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
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