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Ampliamento di un fabbricato preesistente: occorre il permesso di costruire

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Con la sentenza n. 909 dello scorso 16 luglio, il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui si ordinava la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, incentrate sull'ampliamento di un piano interrato di un fabbricato, con la creazione di nuova volumetria.

Respingendo la tesi dei proprietari, secondo cui la nuova volumetria, non superando il 20% del volume degli edifici principali, doveva considerarsi di natura pertinenziale, con conseguente esclusione del titolo abilitativo, il Tar ha invece evidenziato come la creazione di nuova volumetria escludeva, in radice, la natura pertinenziale dell'opera.

Si è difatti specificato che "l'ampliamento di un fabbricato preesistentelungi dal considerarsi una pertinenza, diventa parte integrante dell'edificio e privo di autonomia rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Montoro Superiore emanava un provvedimento con cui ordinava, ai comproprietari di un'unità abitativa, di ripristinare a proprie cure, nel termine di 90 giorni, talune opere abusivamente realizzate.

L'unità abitativa era risultante dalla demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato costituito da un piano seminterrato, da un piano terra e da un piano primo: siffatto fabbricato, gravemente danneggiato a seguito degli eventi sismici del 1980, era stato ricostruito nel rispetto del Piano di Recupero del Comune di Montoro Superiore e del relativo Piano Esecutivo; più nel dettaglio, si era proceduto ad ampliare il piano interrato, con creazione di nuova volumetria. 

Il Comune contestava le opere eseguite, ritenendole tutte soggette a permesso a costruire.

Ricorrendo al Tar al fine di avversare siffatto provvedimento e chiederne l'annullamento, i proprietari del fabbricato eccepivano violazione degli artt. 3, 10, 31 e 34 del d.p.r. 380/2001.

Sul presupposto che l'ordinanza di demolizione impugnata concerneva un intervento pertinenziale a fabbricato rurale preesistente, regolarmente realizzato, i ricorrenti evidenziavano come il d.p.r. 380/2001 aveva parzialmente modificato i titoli edilizi previsti dalla disciplina previgente, prevedendo espressamente il regime di assenso per alcune categorie di intervento.

In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, solo gli interventi di nuova costruzione dovevano ritenersi subordinati al permesso di costruire; tra gli interventi di nuova costruzione andavano ricompresi, in base alla lett. e) dell'art. 3, gli interventi pertinenziali implicanti la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale".

Sulla base del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1 lett. e) e dell'art. 10 comma 1 lett. a) sopra menzionati, con argomentazione a contrario, i ricorrenti sostenevano che gli interventi di natura pertinenziale che non superavano il 20% della volumetria dell'immobile principale non erano riconducibili agli interventi di nuova costruzione e, quindi, non erano assoggettati al regime del permesso di costruire di cui all'art. 10 comma 1 del D.P.R. n. 380/01.

I ricorrenti concludevano, quindi, sostenendo che nel caso di specie, ove le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione non superavano il 20% del volume degli edifici principali, gli interventi non erano riconducibili agli "interventi di nuova costruzione", con esclusione quindi del regime sanzionatorio di cui all'art. 31. 

 Il Tar non condivide la posizione dei ricorrenti.

Il collegio nega che le opere abusive accertate possano qualificarsi quali interventi di natura pertinenziale.

In relazione all'ampliamento del piano interrato, la sentenza in commento evidenzia come la creazione di nuova volumetria esclude, in radice, la natura pertinenziale dell'opera, posto che è principio consolidato quello secondo cui l'ampliamento di un fabbricato preesistente, lungi dal considerarsi una pertinenza, diventa parte integrante dell'edificio, privo di autonomia rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato.

Sul punto, anche la stessa giurisprudenza amministrativa ha specificato che costituisce un'opera di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e.1) d.P.R. n. 380 del 2001 l'ampliamento di manufatti all'esterno della sagoma esistente.

Alla luce di tanto, il Tar respinge il ricorso.

 

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