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Processo civile: il sequestro giudiziario e le peculiarità alla luce della recente giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art 670 c.p.c.

Il sequestro giudiziario e i presupposti: Il sequestro giudiziario è una misura cautelare che può essere autorizzata dal giudice:

  • su beni mobili o immobili, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
  • su libri, registri, documenti, campioni e su ogni altra cosa quando da questi «i) si pretende desumere elementi di prova, ii) è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea».

In buona sostanza il sequestro giudiziario è autorizzato quanto sussistono due requisiti:

  • il fumus boni iuris, ossia la fondatezza della richiesta;
  • l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della cosa la cui proprietà sia controversa, ossia il periculum in mora. «Le ragioni di opportunità della custodia (il periculum) devono sussistere in concreto e devono emergere sulla base di specifici elementi fattuali (quali, ad esempio, la sussistenza di trattative con terzi, la presenza di altri atti dispositivi che facciano presumere la volontà di dismettere tutto il proprio patrimonio ecc.)» (Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese, ordinanza 11 marzo 2017).

Il custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario: Nelle ipotesi in cui viene disposto il sequestro giudiziario, «il custode dei beni sottoposti a tale misura cautelare, in quanto esponente e rappresentante di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste [...] ed è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente in relazione a tali rapporti e per la tutela degli interessi che vi si collegano» (Cass., nn. 7354/1991; 10252/2002; 8483/2013, richiamate da Cass. civ., n. 16057/2019).

Il sequestro giudiziario di un titolo di credito: Si ritiene che non sia inammissibile il sequestro giudiziario di un titolo di credito. E ciò in considerazione del fatto che detta misura cautelare, in tali casi, ove autorizzata, si tradurrebbe «nell'inibizione della girata ovvero della efficacia esecutiva del titolo, con un'evidente alterazione del regime di circolazione del medesimo» (Cass. n. 106/85, Tribunale Napoli, sentenza del 3 marzo 2000, richiamate da Tribunale di Napoli, sentenza del 2 dicembre 2019).

Il sequestro giudiziario e la restituzione della cambiale: Nel caso in cui, a seguito dell'emanazione di un ordine di restituzione delle cambiali, detto ordine non venga ottemperato, il richiedente è legittimato a formulare una richiesta di sequestro giudiziario. Non è possibile, invece, proporre un ricorso ex art. 700, per difetto del requisito della residualità del provvedimento domandato, che sarebbe, in quest'ultima ipotesi, un ordine di restituzione e di inibitoria all'incasso (Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, sentenza del 6 dicembre 2016). 

Il sequestro giudiziario e il terzo che si assuma proprietario di un bene nella disponibilità del debitore: Il terzo che rivendica la proprietà di un bene nella disponibilità del debitore ammesso alla procedura concorsuale e che invoca la caducazione del titolo in base al quale il bene è utilizzato dal debitore stesso, deve proporre un'azione di cognizione ordinaria. Infatti, solo questo tipo di azione consentirebbe, «all'esito del giudizio, di acquisire, attraverso il giudicato, una certezza definitiva sull'assetto del bene controverso e dei diritti che su di esso si esercitano legittimamente». Ne discende che è escluso che terzo formuli una richiesta di sequestro giudiziario, dal momento che tale misura cautelare, come tutte le misure cautelari, frustrerebbe o, quanto meno, intralcerebbe «la realizzazione dell'obiettivo concordatario», sulla base di un semplice fumus e di una cognizione sommaria, inidonei a far acquisire al provvedimento cautelare in questione «l'irretrattabilità del giudicato e a fornire certezze circa la titolarità dei diritti controversi» (Tribunale Roma Sez. feriale, ordinanza 13 agosto 2018).

Sequestro giudiziario e inimpugnabilità: Non appare meritevole di modifiche il provvedimento con cui è stato disposto il sequestro giudiziario atteso che detto provvedimento costituisce misura cautelare e provvisoria che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi la definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. Ne consegue che esso non sarà impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. S.U. nn. 824/95; 3380/98; Cass., nn. 2942/99; 1518/12; 7429/12; 28673/13, richiamate da Cass. civ., n. 23763/2016).

Fase cautelare anteriore al processo, sequestro giudiziario e spese del giudizio: L'ordinanza che autorizza il sequestro giudiziario non ha carattere definitivo. Ne consegue che, nella fase cautelare anteriore al processo, in cui viene disposto il sequestro giudiziario, in ordine alla disciplina delle spese, si rinvierà la decisione all'eventuale giudizio di merito (Cass. civ., n. 28673/2013). 

 

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