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Alunno con bisogno educativo speciale, C.d.S.: no alla bocciatura se il piano didattico personalizzato non è stato seguito

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Con sentenza n. 6848 del 3 dicembre 2018, il Consiglio di Stato torna a discutere in merito all'illegittimità o meno del verbale con cui il consiglio di classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva di un'alunna. Questa volta si tratta di un'allieva nei confronti della quale lo stesso consiglio ha approvato un piano didattico personalizzato (PDP); un PDP originato dal fatto che alla stessa allieva è stato riconosciuto un bisogno educativo speciale (BES), come da diagnosi dello specialista. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. Il consiglio di classe ha approvato un PDP per l'alunna ricorrente. Tale circostanza ha trovato fondamento nel riconoscimento nei confronti di quest'ultima di un BSE, come emerso da diagnosi dello specialista. È accaduto che, alla fine dell'anno scolastico, il consiglio di classe ha deliberato la non ammissione della ricorrente alla classe successiva. Contro tale provvedimento, l'alunna ha proposto impugnazione dinanzi al TAR competente. In primo grado, i Giudici hanno ritenuto sufficienti le motivazioni adottate dal consiglio a giustificazione della loro decisione, valorizzando, così, la natura di atto pubblico del verbale. A loro avviso, in pratica, tale verbale, essendo stato ben motivato e costituendo atto pubblico, fa fede fino a querela di falso. Con l'ovvia conseguenza che nei confronti dello stesso, la ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso e non il giudizio in questione. Di diverso avviso è il Consiglio di Stato, dinanzi al quale il caso è giunto. Innanzitutto, appare opportuno rilevare che difronte ad un alunno con difficoltà psico-attitudinali devono essere predisposte strategie didattiche finalizzate a:

  • prevenire ogni discriminazione tra l'alunno e i compagni di classe;
  • orientare costantemente la formazione del predetto alunno mediante i) misure di apprendimento mirate, ii) misure dispensive e iii) strumenti che consentano di colmare il gap cognitivo al fine di garantirne un effettivo recupero.

In buona sostanza, tali strategie confluiscono nel cosiddetto PDP, predisposto dal consiglio di classe e la cui attuazione garantisce l'effettività del diritto allo studio dell'alunno che non riesce a tenere il passo degli altri compagni. Fatta questa premessa, appare chiaro che l'amministrazione scolastica:

  • durante l'anno, ha l'obbligo di sottoporre periodicamente le misure predette a verifica per valutarne i risultati e l'efficacia;
  • in caso di esito negativo del giudizio, deve darne comunicazione alla famiglia dell'alunno con BSE;
  • alla fine dell'anno scolastico, nelle sue valutazioni, deve dar conto delle strategie didattiche speciali che ha seguito e delle misure compensative relative alla particolare situazione dell'alunno con BSE;
  • non può adottare i medesimi criteri di valutazione adottati per gli altri studenti.

Da tanto emerge che nel caso in cui, il verbale finale del consiglio di classe non contenga le predette valutazioni e non dia conto delle misure speciali didattiche seguite, detto verbale risulta viziato e carente di motivazione. Con l'ovvia conseguenza che va dichiarato illegittimo, in quanto il potere discrezionale della pubblica amministrazione, in tali ipotesi, risulta esercitato non correttamente. Orbene, tornando al caso di specie, ad avviso dei Giudici amministrativi, il consiglio di classe, nella sua decisione finale di non ammissione della ricorrente, afferma solamente che le valutazioni dell'alunna sono state coerenti con il PDP annuale. È evidente che si tratta di un'affermazione generica che non dimostra se detto PDP sia stato effettivamente seguito dall'amministrazione scolastica. 

Ma vi è più. Nella questione in esame, è stato provato che alla ricorrente non sono stati assegnati compiti personalizzati, essendo stati viceversa utilizzati nei suoi confronti i medesimi criteri di valutazione degli altri compagni di classe. Secondo il Consiglio di Stato, tale circostanza, unitamente all'omessa indicazione, nel verbale su menzionato, delle strategie didattiche speciali adottate, costituisce la miglior dimostrazione che l'amministrazione, in realtà, non ha seguito il PDP predisposto per l'alunna ricorrente. Con l'ovvia conseguenza che, sotto tale profilo, il verbale è viziato. Se a questo si aggiunge che la scuola ha mancato di comunicare alla famiglia della ricorrente l'esito negativo del giudizio relativo alle valutazioni periodiche obbligatorie delle misure compensative, appare ancor più evidente l'illegittimità del verbale in questione. Un'illegittimità, questa, che è evidenziata anche dall'altra affermazione contenuta nel verbale, secondo cui "l'alunna presenta un profilo gravemente insufficiente in gran parte delle discipline e non ha raggiunto gli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti programmati nel PDP". In punto, i Giudici amministrativi rilevano che i) la ricorrente, in realtà, ha conseguito nella maggior parte delle materie il voto di sufficienza, ii) le insufficienze riportate non possono essere ritenute gravi, dato che corrispondono al voto 4 e lo stesso consiglio di classe ha definito grave solo l'insufficienza che va dal voto 1 al voto 3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, disponendo la rinnovazione integrale, da parte del consiglio di classe, del giudizio, affinché possa effettivamente tenersi conto dei criteri sopra richiamati nelle ulteriori valutazioni da esprimere nei confronti dell'alunna ricorrente.


 

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