Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

All’avvocato spetta il compenso per la fase istruttoria e decisoria anche nei procedimenti cartolari.

Imagoeconomica_1717982

La massima.

Il compenso per la fase istruttoria e per quella decisoria, va riconosciuto al difensore anche nei procedimenti cartolari ed anche nel caso in cui siano rigettati i mezzi istruttori richiesti (nella fattispecie una ctu contabile). Infatti, anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di ctu, ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione peraltro non tassativa, dell'art. 4, comma quinto, lettera d) D.M. 55/2014. Detta elencazione include le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la C.T.U..

Cass., sez. 6, civ., n. 19467/2022

Il caso.

Un avvocato agiva nei confronti del proprio cliente per il pagamento di complessivi € 19.595,18 per onorari maturati in relazione alla difesa in giudizio in un procedimento (incardinato con rito sommario) avente ad oggetto la nullità della clausola di un contratto di mutuo che prevedeva interessi usurari.

Il cliente convenuto eccepiva di non dover nulla e, considerato l'esito negativo della causa, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'avvocato per responsabilità professionale.

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda del professionista, rideterminando l'ammontare del compenso dovuto in € 1999,00 in applicazione dei minimi tabellari e con esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria.

Ricorreva in Cassazione l'Avvocato, denunciando, tra l'altro, la violazione degli artt. 1,2,4, 19 e 20 D.M. 55/2014, poiché il Tribunale non aveva riconosciuto alcun corrispettivo né per la fase istruttoria, benché fosse stata acquisita documentazione e fosse stato richiesto l'espletamento della CTU contabile, né per quella decisoria, sebbene il giudizio fosse stato definito con sentenza.

La decisione della Corte di Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha errato nel ritenere che nessun compenso potesse essere riconosciuto per l'istruttoria e per la decisione per il solo fatto che la causa era stata incardinata con rito sommario.

Sul punto, la Corte, ha rammentato che anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014. Detta elencazione include le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u.

Nei giudizi sottoposti al rito sommario di cognizione, è poi, secondo quanto affermato dal giudice delle leggi, è indubbiamente contemplata anche la fase decisoria.

La Corte, ha pertanto cassato l'ordinanza del Tribunale e rinviato a nuovo giudice per la liquidazione degli onorari riconoscendo anche il compenso per la fase istruttoria e decisoria.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

È incompatibile la gestione del condomìnio da part...
Avvocato distrattario: quando gli compete il rimbo...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito