Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il valore della causa ai fini della determinazione del compenso dell’avvocato.

Imagoeconomica_1702850

In una recente ordinanza (n. 19233/2022), la Cassazione ha chiarito che il compenso dell'avvocato non va calcolato sul valore dichiarato ai fini del contributo unificato, ma sulla base del valore della controversia risultante dalle conclusioni dell'atto.

Secondo quanto emerge dall'iter argomentativo svolto dalla Corte, l'ininfluenza della dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato deriva dalla sua sostanziale estraneità rispetto alla domanda giudiziale: pur essendo inserita nel contesto dell'atto, essa è infatti diretta al funzionario di cancelleria, cui spetta il relativo controllo, e non al giudice, cui non compete nemmeno rilevarne la mancanza; inoltre, non fa parte della conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito e, di conseguenza, non rientra nella nozione di "domanda" valevole ai fini dell'applicazione dell'art. 10 c.p.c..

La decisione offre lo spunto per alcune (brevi) riflessioni sulla individuazione del valore della causa ai fini della determinazione del compenso dell'avvocato.

In via generale si afferma che, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti al difensore, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite.

Ciò ha condotto la giurisprudenza ad escludere anzitutto ogni rilevanza, ai fini della determinazione degli onorari, alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza (anche quando tale liquidazione sia di molto inferiore a quanto richiesto inizialmente), o a quella realizzata dal cliente a seguito di transazione.

Del pari irrilevante, ma questa volta sia ai fini della determinazione sia del valore della controversia che degli onorari d'avvocato, è l'uso della clausola di stile - divenuta oramai di uso comune - "o quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia" inserita al termine delle conclusioni nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno.

Secondo la Cassazione, l'uso di tale clausola non implica che la controversia debba ritenersi di valore indeterminato, ciò, tuttavia, a condizione che la parte abbia specificato con chiarezza l'importo del danno richiesto.

Di regola, dunque, le vicende processuali risultano del tutto irrilevanti ai fini del calcolo del compenso del difensore, calcolo che resta saldamente ancorato al valore della domanda determinato secondo la regola sancita dall'art. 10 c.p.c..

Tale regola, tuttavia, sembra ammettere anche delle eccezioni, come accade per il giudizio d'appello: qui, la giurisprudenza di legittimità, infatti, ammette che il valore della causa ( e di conseguenza anche il compenso professionale) possa essere "modulato"in relazione alla effettiva entità della riforma che si intende conseguire.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Le spese per assistenza ai disabili sono sempre de...
La maturità professionale di un avvocato impone se...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito