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Il Decreto Sostegni ter, il n. 4/2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la n. 21 del 27 gennaio 2022, sotto la titolazione "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
L'articolato reca misure multidisciplinari: dai ristori alle attività colpite dalla pandemia al credito d'imposta locazioni in favore di imprese turistiche; dall'estensione del credito d'imposta rimanenze di magazzino alle modifiche per il bonus beni strumentali per gli investimenti in beni materiali 4.0.; dalla sospensione dei versamenti per le attività chiuse all'esonero dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore turistico-ricettivo che ricorrono ai trattamenti del Fondo di integrazione salariale; dall'esonero contributivo per le assunzioni effettuate per lavoro stagionale nel settore turismo e centri termali agli interventi per contrastare il caro energia per le imprese e fino alla stretta sulle cessioni dei bonus edilizi ed emergenziali.
Il Titolo III è interamente dedicato alle misure volte contenere i costi per l'energia.
Nel dettaglio, l'art. 14 prevede che l'ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
L'art. 15 invece, istituisce un credito d'imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Il credito d'imposta:
- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
All'art. 16 infine, si prevede che, dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.
In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica.
Trattasi di una prima forma embrionale di aiuti alle imprese che comunque ha il merito di porre all'attenzione del sistema Italia il problema del caro energia. Attendiamo ulteriori misure di contrasto al caro bollette per le famiglie.
Meditate contribuenti, meditate.
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