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Affidamento condiviso come regola generale

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I Supremi Giudici di Cassazione con la recentissima Sentenza n. 6535 del 2019 hanno chiarito come anche nel caso di genitori residenti all'estero, nonché, nel caso di alta conflittualità tra gli stessi, comunque non pregiudizievole per il minore, vada applicata la regola generale dell'affidamento condiviso

La vicenda nascente da una questione relativa all'affidamento condiviso o meno di un minore, figlio di una coppia di fatto, affidato alla madre in maniera esclusiva in primo grado, ed ad entrambi i genitori in grado d'Appello, offre lo spunto ai Giudici di piazza Cavour per ribadire che l'affidamento condiviso va considerato come regola generale tranne l'ipotesi in cui sia pregiudizievole per il benessere psico-fisico del figlio; la mera conflittualità, riscontrata nel caso in esame, infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse. 

Nel caso "de quo" che vede la madre adire i Supremi giudici per impugnare la decisione dei Giudici di "seconde cure" che avevano previsto il detto affidamento condiviso del figlio minore, ribaltando quanto statuito dai Giudici di "prime cure", il fatto che il padre lavorasse all'estero non viene letto dagli Ermellini come un insormontabile ostacolo all'affidamento condiviso del figlio data propria la volontà del padre di frequentare regolarmente il figlio col quale di fatto manteneva da tempo rapporti costanti continui e proficui.

I Supremi Giudici precisano, infatti, con la sentenza in commento, che l'affidamento condiviso debba essere la regola anche quando il padre viva lontano se costui dimostra, come avvenuto nel caso di specie, la volontà e l'impegno al superamento di questo ostacolo rispettando puntualmente il suo diritto di visita.

Nel caso in esame, tra l'altro, la lamentata conflittualità tra i genitori non risultava di per sé d'ostacolo al detto affido condiviso dato, anche, che la stessa di fatto era ampiamente mitigata dalla lontananza.

L'affido esclusivo, infatti, non può che considerarsi una misura estrema da applicare solo se uno dei due genitori è inidoneo o carente dal punto di vista educativo, cosa che non è stata concretamente riscontrata dai Supremi Giudici nel caso in esame. 

Proprio in tal senso, in linea con quanto statuito dai Giudici d'Appello, i Giudici del Palazzaccio, precisano come sia stato giustamente applicato il regime ordinario dell'affido condiviso che va, infatti, applicato anche nel caso di rapporto conflittuali tra i genitori, ove, come già detto, tale conflitto non risulti comunque pregiudizievole per il figlio, come appunto nel caso in esame, dove, tra l'altro, il fatto che il padre abita all'estero rappresenta un valore aggiunto dato che tale circostanza è idonea ad attenuare la detta elevata conflittualità.

Ciò detto non vengono accolte le doglianze della madre e viene anche nel caso di specie confermata la regola generale secondo la quale: all'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo quando la sua applicazione sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore, e la sua non applicazione deve essere adeguatamente motivata  provando l'inidoneità educativa di un genitore, inidoneità che non può essere desunta dal fatto che il genitore risieda lontano dal minore. 

Si allega Sentenza 

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