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Accesso agli atti: se pertinente con il diritto di difesa dell'istante prevale sulle ragioni di riservatezza

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Si torna a parlare di accesso agli atti e di riservatezza. In punto, il Tar Lazio, con sentenza n. 6093 dell'8 giugno 2020 ha ribadito che l'accesso difensivo prevale anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate qualora esso è pertinente con il diritto di difesa dell'istante..

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente ha chiesto al Ministero dell'interno l'accesso alla documentazione amministrativa relativa all'ex coniuge, dipendente del predetto Ministero, da cui risultano i giorni di ferie goduti e gli impegni di servizio nel periodo indicato nell'istanza. Tale richiesta è stata motivata dal fatto che:

  • pende un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la ricorrente e l'ex coniuge, con definizione in corso delle determinazioni dei doveri di contribuzione economica dei genitori nei confronti dei figli minori nonché dei tempi di permanenza dei figli con i genitori;
  • l'ex coniuge ha disatteso i giorni stabiliti nell'accordo di separazione per giorni di permanenza con i figli.

Il Ministero ha accolto parzialmente l'istanza "nel bilanciamento delle contrapposte esigenze sottese alla procedura attivata" dalla ricorrente.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi. 

La decisione del Tar.

Innanzitutto il Tar prende in esame la normativa applicabile al caso di specie, ossia l'art. 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche. Detta disposizione, da un lato, «limita l'accesso ai documenti esclusivamente ai casi di segreto di Stato, segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti, dall'altro, garantisce ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». La normativa in esame va integrata con il richiamo della legge sulla privacy (artt. 59 e 60 D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche), secondo cui:

  • l'accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali è regolato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241;
  • «quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale».

Chiarito il quadro normativo di riferimento, secondo i Giudici amministrativi, il caso sottoposto al loro esame non rientra tra quelli per cui sussistono ragioni ostative all'accesso.

Anzi, ad avviso del Tar, la ricorrente «vanta un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali ha chiesto di poter accedere» in quanto coniuge separato nonché madre dei minori nati dal matrimonio, conviventi con la stessa, interessata a conoscere i dati della presenza in servizio dell'ex coniuge, dati, questi, importanti in relazione alle determinazioni ulteriori da assumere nel separato giudizio di divorzio pendente. In quest'ipotesi, infatti, l'accesso difensivo richiesto dalla ricorrente prevale anche «sulle ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate, sicché il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici» (cfr. Cons.Stato sez. VI, 15 novembre 2018, n.6444; Tar Veneto, sez. III , 26 luglio 2019, n.894). La richiesta d'accesso della ricorrente, a parere del Tar, appare ancor più legittima ove si consideri, tra l'altro, che i dati relativi alla presenza in servizio di un dipendente pubblico non sono sensibili né riservati (cfr. Tar Lazio, III quater, 22 giugno 2015, n. 8546). Da tanto appare evidente che l'amministrazione avrebbe dovuto documentare le date richieste dalla ricorrente coincidenti con impegni di servizio, ferie e permessi, tutt'al più oscurando, sempre nell'ambito del bilanciamento degli interessi, le specifiche indicazioni di luoghi delle eventuali riunioni, missioni ecc. e delle motivazioni sottese. I Giudici amministrativi, infine, fanno rilevare che il diniego di accesso è frutto di una valutazione della sussistenza dei relativi presupposti condotta dall'amministrazione destinataria della richiesta che deve agire in sostanziale posizione di terzietà rispetto alle parti, e statuire circa la prevalenza dell'uno o dell'altro a seconda dei casi, con congrua motivazione (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, 16 marzo 2015, n.281). Nella fattispecie in esame, tale congrua motivazione manca. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar, ritenendo sussistente il diritto d'accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, ha accolto il ricorso di quest'ultima, ordinando al Ministero dell'interno la relativa ostensione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. 

 

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