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Con l'ordinanza n. 14914 depositata lo scorso 13 luglio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato lo stato di adottabilità di tre fratelli, disposto per i comportamenti violenti del padre e il totale disinteresse della madre: i genitori, infatti, manifestavano un interesse superficiale per i figli, erano incapaci di comprendere le loro emozioni e rispondere ai loro bisogni, con la conseguente impossibilità di proporsi ai discendenti come guida e figura sicura che potesse accompagnarli nelle complesse tappe evolutive di sviluppo.
Si è quindi precisato che "lo stato di adattabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso proposto dalla Procura della Repubblica affinché fosse dichiarato lo stato di adottabilità di tre fratellini.
L'istanza traeva origine dal totale stato di abbandono dei piccoli, ritenuto non recuperabile sia all'esito delle valutazioni compiute dai consulenti che alla luce di una serie di accadimenti storicamente provati, tra i quali le continue azioni violente del padre e il comportamento altamente trascurante della madre.
Nonostante l'opposizione dei genitori – secondo cui non si era fornita un'analisi seria e concreta delle mancanze che erano loro contestate e non si era neanche proceduto all'interpello dei componenti del nucleo familiare paterno – sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma, sezione minorenni, dichiaravano lo stato di adottabilità dei minori, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale, la nomina del sindaco come tutore provvisorio e di un curatore speciale; i minori venivano collocati in casa famiglia e si procedeva altresì all'individuazione di una coppia per il collocamento provvisorio dei minori.
Avverso la decisione, proponevano ricorso per Cassazione i genitori lamentando la violazione degli articoli 1 e 8 della legge n. 184 del 1984, sostenendo come la Corte di appello non aveva interpretato correttamente tali norme che privilegiano la crescita del minore nella propria famiglia di origine e non aveva operato una valutazione approfondita della mancanza di genitorialità.
La Cassazione non condivide la posizione dei ricorrenti.
La Corte evidenzia che la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Ne deriva che "lo stato di adattabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico".
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di merito ha dichiarato lo stato di adottabilità avvalendosi delle numerose relazioni ed escussioni delle persone coinvolte e giungendo ad un'accurata valutazione della personalità dei genitori e delle condizioni dei tre figli.
All'esito di tale articolato percorso motivazionale, ove erano stati messi in evidenza il comportamento altamente trascurante della madre e le azioni violente del padre, la sentenza impugnata è giunta alla conclusione che sussistessero tutti i presupposti per confermare lo stato di adattabilità dei minori.
I genitori, infatti, oltre nel non aver mostrato di ammettere i propri errori passati, manifestavano ancora un interesse superficiale per i figli, erano incapaci di comprendere le loro emozioni e rispondere ai loro bisogni, con la conseguente impossibilità di proporsi ai discendenti come guida e figura sicura che potesse accompagnarli nelle complesse tappe evolutive di sviluppo.
Gli Ermellini evidenziano come, a fronte delle rigorose valutazioni della Corte territoriale sulla personalità dei genitori e sulle condizioni psicologiche e materiali dei tre figli, i ricorrenti si siano limitati a sovrapporre alle argomentazioni della Corte delle proprie valutazioni, senza prospettare differenti e specifici profili argomentativi.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso con compensazione delle spese.
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