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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Bis, con la sentenza 21 marzo 2024, n. 5721, ha stabilito il diritto della docente revocata dall'incarico annuale, a seguito di una rettifica, di visionare gli atti con cui erano stati assegnati gli incarichi ad altri colleghi.
La docente, si rivolge infatti al Tar Lazio, esponendo di essere una precaria e di essere inserita in prima fascia elenchi aggiuntivi avendo superato le prove concorsuali del concorso ordinario ed essendosi collocata in una posizione moltoalta.
Nel settembre 2023 l'Usppubblica il primo bollettino nomine e la ricorrente ottiene un incarico annuale.
Successivamente il bollettino viene però rettificato e il predetto incarico revocato alla docente, nonostante l'elevata posizione in graduatoria, ciò comportando la mancata assunzione con contratto a tempo determinato.
Lo stesso bollettino rettificato, però, riportava di altri candidati che avevano ottenuto incarichi erroneamente, con pregiudizio della posizione dell'istante.
Per tali ragioni, la donna, al fine di verificare la stipula dei contratti a tempo determinato in favore di altri docenti aventi punteggio inferiore e posizionati in graduatoria in posizione deteriore o già immessi in ruolo, nel mese di ottobre 2023 avanzava richiesta di accesso agli atti riguardando alcune immissioni in ruolo.
L'Amministrazione però rimaneva inerte per oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di accesso.
La donna allora decide di agire, sostenendo l'illegittimità del diniego tacito formatosi e la sussistenza del suo interesse concreto e attuale a poter controllare la regolarità della stipula dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in favore di soggetti inseriti nelle medesime graduatorie e della stessa classe di concorso.
Il Tar accoglie il ricorso, ritenendo sussistente l'interesse della donna ad accedere agli atti richiesti al fine di verificare la sussistenza di regolari rapporti di lavoro a tempo determinato in favore di soggetti della stessa classe di concorso.Il diniego di accesso agli atti, dovuto al silenzio mantenuto dalle Amministrazioni, precisa il Tar, risulta in violazione degli art. 22 e ss. l. n. 241/90, perché esiste un legittimo interesse della docente.
Precisamente, l'art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo.
L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso quello generico ed indistinto al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.
Inoltre, per giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost., di per sé sufficienti a giustificare l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).
Il Tribunale annulla quindi il provvedimento di diniego impugnato, accertando il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti chiesti mediante l'istanza dalla stessa formulata.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!