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Accertamenti infrazioni stradali, S.C.: se non opposti, no alla prescrizione decennale delle multe

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31817 del 7 dicembre 2018, torna ad occuparsi di cartelle esattoriali ed in particolare di prescrizione. Il caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di legittimità concerne la seguente questione: la mancata opposizione dei verbali di infrazione del codice della strada rende le sanzioni, il cui pagamento è richiesto con successive cartelle esattoriali, prescrivibili in dieci anni, anziché in cinque anni? La risposta della Suprema Corte di Cassazione è negativa.

Ma vediamo perché.

La fattispecie esaminata dai Giudici di legittimità trae origine dall'opposizione all'esecuzione esattoriale proposta nei confronti sia dell'ente creditore (nella specie, la Prefettura) che dell'ente di riscossione. In pratica, l'opponente è stato destinatario di verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada. È accaduto che egli non ha proposto, nei termini, opposizione a tali verbali, nè ha provveduto al pagamento delle relative sanzioni. Tale situazione ha avuto come conseguenza:

  • l'iscrizione a ruolo di dette sanzioni;
  • la formazione della cartella esattoriale;
  • la successiva notifica della predetta cartella esattoriale.

Contro questo atto di riscossione, è stata proposta opposizione in quanto, a dire dell'opponente, il credito vantato dalla pubblica amministrazione si è prescritto per decorso dei cinque anni dalla commissione dell'infrazione contestata. Con l'ovvia conseguenza che quanto richiesto con la cartella esattoriale non avrebbe potuto essere più esigibile. L'ente di riscossione ha resistito, eccependo che la mancata opposizione dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali ha convertito il termine di prescrizione da quinquennale a decennale. 

 La questione è giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 28 L. 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni del codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Da quanto detto risulta chiaro che si tratta di un regime di prescrizione speciale rispetto a quello ordinario decennale. Ma è possibile una conversione di tale regime in quello ordinario? Per rispondere a tale quesito è necessario richiamare quanto stabilito dall'art. 2953 c.c. Secondo tale disposizione i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. Orbene, tornando al caso in esame è abbastanza chiaro che la conversione in questione non può trovare applicazione dal momento che, in virtù del combinato disposto dei su richiamati artt. 28 Legge n. 689/1981 e 2953 c.c., essa è possibile solo in caso di intervenuta sentenza divenuta definitiva. Nella fattispecie in oggetto, il credito vantato dalla pubblica amministrazione, la cui riscossione è richiesta tramite la cartella esattoriale, non è stato oggetto di un giudizio conclusosi in modo definitivo. Esso, infatti, è solo divenuto non più contestabile a seguito della mancata opposizione, da parte del controricorrente, degli originari verbali di accertamento delle infrazioni del codice della strada. Tale incontestabilità non influisce sul regime prescrizionale. Infatti, in punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. 'conversione' del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. 

Un principio, questo, che trova applicazione nei confronti di tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via (Cass. Sezioni unite, sentenza 17/11/2016, n. 23397); con la conseguenza che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La conversione del termine prescrizionale quinquennale in decennale non può aver luogo neppure considerando l'atto di riscossione in questione un atto paragiudiziale, ossia una via di mezzo tra un atto amministrativo e un atto giudiziale; natura, quella paragiudiziale, che a dire dell'ente di riscossione, deriverebbe dalla mancata opposizione degli originari verbali di accertamento. E ciò in considerazione del fatto che tale mancanza non equivale ad una rinuncia del diritto ad opporsi, né rende la cartella esattoriale equiparabile ad un titolo giudiziale atteso che quest'ultimo, al contrario dell'atto di riscossione, è il risultato di un giudizio nel corso del quale viene offerta una completa e piena tutela dei diritti di tutte le parti. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le doglianze dell'ente di riscossione e conseguentemente hanno rigettato il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado.  

 

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