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Abilitazioni conseguite all'estero. Limite alle materie in cui il docente è legittimato ad insegnare

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Con sentenza del 24/02/2022 n.2220/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la questione relativa al mancato riconoscimento della qualifica professionale di docente di italiano conseguita in Spagna, affermando che l'attestato rilasciato dalle competenti autorità straniere è l'unico documento attestante in quali materie in concreto il laureato è idoneo ad insegnare (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Analizziamo il caso sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo.

I fatti di causa.

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Spagna, con particolare riferimento alle classi di concorso A012 "discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado" e A022 "Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado".

Nel corso del procedimento la P.A. ha rilevato che, poiché l'abilitazione conseguita in Spagna dalla ricorrente, così come attestata dall'Acreditacion rilasciata dal competente Ministero estero, fa riferimento al campo specifico delle lingue, essa consentirebbe di insegnare esclusivamente la lingua italiana a discenti stranieri e non ad alunni madrelingua. Pertanto l'unica classe di concorso che parte ricorrente potrebbe ottenere sulla base dell'abilitazione estera conseguita, sarebbe la A023 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera". Sulla base di queste osservazioni la P.A. ha emanato il provvedimento di diniego del riconoscimento richiesto.

Conseguentemente la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al giudice amministrativo.

Così è stato instaurato il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, nel corso del quale si è costituita la P.A. chiedendo il respingimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione. 

 La decisione del Tar.

Ai fini della definizione della controversia nel merito, il Tar ha richiamato i precedenti della giurisprudenza amministrativa sulla quaestio iuris del mancato riconoscimento della qualifica professionale di docente di italiano conseguita in Spagna (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sent. n. 1165/2021 e 38487/2020; Cons. Stato Sez. VI, sent. n. 4528/2021 e ordin. nn. 4248/2021, 4323/2021 e 7383/2020).

In particolare il Collegio ha rilevato che ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania),"Il riconoscimento delle qualifiche professionali (...) permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano".

L'art.4, comma 1 lett. b) del medesimo decreto, precisa che le qualifiche professionali in considerazione sono quelle attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale, ma non quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro. Ne deriva che "il riconoscimento viene rilasciato sulla base della corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all'estero e quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell'ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale" (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sent. n. 1165/2021). 

 Inoltre il Collegio ha ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale "quanto riportato nell'attestato rilasciato dalle competenti autorità straniere ha valore dirimente, in quanto è l'unico documento avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita (…) ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto (...), sia nel segmento svolto nello stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare" (sent. n. 1165/2021 cit.).

Al contrario nel caso in cui venisse riconosciuta l'abilitazione anche per una classe di insegnamento che non corrisponde a quella accertata nell'attestato, si attribuirebbe "un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare a seguito del percorso formativo seguito nel Paese straniero, ottenendo un'abilitazione ad insegnare in Italia delle materie che non è legittimato ad insegnare neppure nel Paese in cui ha conseguito la qualifica professionale di cui chiede il riconoscimento" (sent. n. 1165/2021 cit.).

Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha ritenuto corretto il provvedimento di diniego emanato dalla P.A richiesta e ha conseguentemente ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.

 

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