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Proprio così. Fino a mercoledì scorso, i malcapitati contribuenti che avevano investito in impianti fotovoltaici oggetto del terzo, quarto e quinto Conto energia erano rassegnati all'impossibilità di usufruire anche dei benefici della cosiddetta Tremonti Ambiente. In data 29/05/2019 passo indietro: lo ha stabilito il Tar Lazio, con le sentenze n. 6784 e 6785, che hanno annullato la comunicazione Gse del 22 novembre 2017, ammettendo di fatto la cumulabilità, finora esclusa, per le agevolazioni dedicate alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche. Prevale, così, il «legittimo affidamento» posto a base dell'iniziativa imprenditoriale.
L'impatto delle sentenze suindicate è notevole: i contribuenti interessati non dovranno più rinunciare al beneficio fiscale già goduto ed effettuare la relativa comunicazione all'agenzia delle Entrate. Viene meno, infatti, qualsiasi effetto giuridico della nota del Gestore che prevedeva un termine, prorogato peraltro al 31 dicembre 2019 da un'altra comunicazione, entro cui manifestare l'intenzione di mantenere l'incentivo relativo al Conto energia rispetto all'agevolazione fiscale.
Excursus. L'articolo 6 della legge 388/2000 consentiva la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile. La disposizione agevolativa è stata abrogata dal D.L. 83/2012 a partire dal 26 giugno 2012. In riferimento alla soglia di cumulabilità della detassazione con gli incentivi previsti dal Dm 19 febbraio 2007 (secondo Conto energia), con la norma interpretativa dell'articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (quinto Conto energia), il Mise ha ammesso la cumulabilità dei benefici del secondo Conto energia con la detassazione ambientale, purché questi ultimi non superino il 20% del costo dell'investimento. Secondo il Mise, però, sarebbe cumulabile solo la tariffa incentivante di cui al secondo Conto energia.
Anche il Gse, ricorrendo ad un'interpretazione esclusivamente formalistica dei decreti istitutivi del terzo, quarto e quinto Conto energia, che non contemplano la detassazione per investimenti ambientali tra quelli cumulabili, giunge alla conclusione che la cumulabilità delle tariffe incentivanti con l'agevolazione fiscale opera limitatamente al primo e secondo Conto energia e nei limiti del 20% del costo dell'investimento. Per gli impianti fotovoltaici realizzati in virtù del terzo, quarto e quinto Conto si ponevano, quindi, molti interrogativi che, adesso, sembrano finalmente definitivamente sciolti.
I ricorrenti che hanno adito le vie della giustizia amministrativa, hanno impugnato la comunicazione del Gestore del 22 novembre 2017 con cui, oltre a ribadire la non cumulabilità tra i più recenti Conti energia e la Tremonti ambiente, fissava anche il termine, da ritenere perentorio, per esercitare l'opzione in favore delle tariffe incentivanti o della detassazione ambientale. Le censure sono state finalmente accolte dal Tar il quale, privilegiando la certezza del diritto e il legittimo affidamento posto a salvaguardia dell'iniziativa imprenditoriale, ha ritenuto non condivisibile la tesi ministeriale sulla non cumulabilità della detassazione con le tariffe incentivanti. Si afferma dunque, si spera definitivamente, l'impostazione opposta a quella propugnata da tempo dal ministero; sebbene infatti, la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con le sentenze in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.
Meglio tardi che mai.
Meditate contribuenti, meditate.
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