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Reddito di cittadinanza: contratti agricoli non incidono sul beneficio del percettore

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​Nella mole di norme introdotta col decreto Rilancio, ve n'è una (all'art. 94 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) tesa a favorire il lavoro agricolo ovviando alla lamentata carenza di manodopera nelle campagne italiane messe a dura prova dal lockdown e il ritorno nei Paesi d'origine dei lavoratori stagionali. 

Destinatari della previsione legislativa sono i percettori del Reddito di Cittadinanza; questi ultimi infatti potranno sottoscrivere contratti agricoli a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.

In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti tramite la trasmissione del modello "RdC/PdC – com Esteso" per la comunicazione dei redditi percepiti. 

A fornire indicazioni operative ai percettori del Reddito di Cittadinanza è intervenuto l'Istituto di previdenza nazionale con il messaggio 2423 del 12 giugno che qui di seguito si allega. 

 

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