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Notifica della cartella di pagamento al familiare del contribuente senza invio di raccomandata informativa

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Riferimenti normativi:Art.60, comma 1, lett.b-bis D.P.R.n.600/73

Focus: È valida la notifica delle cartelle di pagamento nelle mani dei familiari del contribuente senza inviare alla destinataria la raccomandata informativa? Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con Ordinanza n.13507 depositata il 15 maggio 2024.

Principi generali: Gli artt. 137 codice procedura civile e 60 D.P.R.n. 600/1973 disciplinano le modalità di notifica degli atti tributari ai destinatari. La raccomandata informativa (raccomandata con avviso di ricevimento), prova del perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, è lo strumento attraverso cui l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario che, vista l'irreperibilità o il rifiuto di ricevere la notifica a lui diretta, la copia dell'atto è stata depositata presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 codice procedura civile. Essa segue le regole previste dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, in quanto non tiene conto dell'atto da notificare ma fornisce solo notizia del deposito dello stesso nella casa comunale. In tema di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Il caso: Una contribuente ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale 13 avvisi di intimazione che le erano stati notificati dall'agente di riscossione a seguito del mancato pagamento di altrettante cartelle esattoriali prodromiche che non le erano mai state notificate. Il giudice adito ha respinto il ricorso con sentenza che è stata impugnata dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale la quale ha accolto l'appello riformando parzialmente la decisione e dichiarando illegittimo uno solo dei 13 avvisi di intimazione impugnati perché era stata accertata la nullità della notificazione della prodromica cartella di pagamento. La contribuente ha impugnato la decisione con ricorso in Cassazione per vari motivi tra i quali ha eccepito l'errore in cui era incorsa la Commissione tributaria regionale per aver affermato la validità della notificazione delle cartelle di pagamento, consegnate a familiari della contribuente senza aver verificato se l'agente di riscossione avesse inviato la raccomandata preventiva alla contribuente. L'invio della raccomandata informativa è previsto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis, del D.P.R.n. 600/73 ed applicato alle cartelle di pagamento, in virtù dell'art.26, comma 5, del D.P.R.n.602/1973. Come dedotto dalla ricorrente la Commissione di secondo grado non ha tenuto conto, nel caso di specie, del fatto che l'agente di riscossione non aveva dato prova dell'invio alla destinataria della raccomandata informativa, così come previsto dal citato art.60, c.1, lettera b-bis D.P.R.600/73. 

Il suddetto motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che, assorbiti gli altri motivi del ricorso, lo ha accolto. Al riguardo i giudici della Corte Suprema hanno osservato che la Commissione tributaria regionale ha accertato che sette cartelle di pagamento, neanche indicate in modo specifico nella sentenza per distinguerle dalle altre, erano state notificate, ai sensi dell'art.139, comma 2, c.p.c., mediante consegna di copia ai familiari della contribuente. Non risultava, però, dalla decisione che i giudici avessero accertato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti normativamente per la validità della notifica delle cartelle, specialmente in relazione alle cartelle notificate successivamente al 2006, anno di entrata in vigore del D.L.n.223/2006, convertito con la legge n.248/2006, con il quale sono state introdotte modifiche all'art.60, comma 1, lett. b-bis del D.P.R.n. 600/73. Infatti, come prescritto dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis del D.P.R.n. 600/73, aggiornato con modifiche dalla L.n. 248/2006, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall'art.26, ultimo comma, del D.P.R.n. 602/73, la notifica doveva essere preceduta dalla raccomandata informativa alla contribuente. Pertanto, sulla base ciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando la controversia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame.

 

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