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Decreto salva casa per lievi difformità edilizie

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Riferimenti normativi: Decreto legge n.69/2024

Focus: Per fronteggiare il crescente fabbignoso abitativo e rilanciare il mercato immobiliare, mediante operazioni di riuso del patrimonio immobiliare esistente, il 24 maggio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge n.69/2024, noto come Decreto Salva Casa.

Il Decreto Salva Casa, pubblicato il 29 maggio 2024 in Gazzetta Ufficiale, Serie n.124, ed entrato in vigore il 30 maggio 2024, incide su norme centrali del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) relative alla definizione degli interventi realizzabili in regime di edilizia libera. Come precisato dalla relazione illustrativa la relativa normativa fa riferimento soltanto alle "lievi difformità" edilizie, cioè alle difformità "formali", derivanti da incertezze interpretative ma che non costituiscono violazione della normativa edilizia, ed alle tolleranze costruttive ed esecutive in assenza di permesso di costruire.

In merito alle tolleranze costruttive il nuovo comma 1-bis dell'34 bis Dpr 380/2001, introdotto dal Decreto Salva Casa, prevede che per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 lo scostamento dai parametri (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta, ecc.) non è considerato violazione edilizia se contenuto entro i limiti del: 2% per una superficie utile superiore a 500 mq; 3% per una superficie utile tra i 300 e 500 mq; 4% per una superficie utile tra i 100 e 300 mq; 5% per una superficie inferiore a 100 mq. Per la determinazione della superficie utile si dovrà far riferimento alla sola superficie prevista dal titolo edilizio che ha abilitativo l'intervento, escludendo gli eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Le tolleranze costruttive, in buona sostanza, corrispondono al mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Si tratta di lievi differenze che non costituiscono violazione edilizia purchè siano contenute entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo edilizio. Inoltre, gli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024, rientranti nei limiti delle tolleranze costruttive previste dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 34-bis, sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

Il Decreto Salva Casa ha introdotto anche il nuovo comma 2 bis all'art. 34 bis Dpr 380/2001 che disciplina i casi rientranti nelle tolleranze esecutive (c.d. geometriche o di cantiere). Sono considerate tolleranze le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. È stato inserito, altresì, il nuovo comma 3-ter all'art. 34 bis Dpr 380/2001 in base al quale l'applicazione della disciplina delle tolleranze non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi, come ad esempio l'aumento dell'altezza che pregiudica il diritto di veduta del vicino. Tali limitazioni dovranno essere verificate dal tecnico abilitato il quale dovrà eventualmente indicare le attività necessarie per eliminarle o presentare, se necessari, i relativi titoli edilizi. Infine, tra gli interventi in edilizia libera introdotti dal citato Decreto per sanare piccoli abusi edilizi sono state incluse le vetrate VEPA (vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti) anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio modificando l'art. 6 del D.p.r. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia. 

 

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