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Deduzione forfettaria anche quest’anno

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Anche quest'anno arriva la conferma della deduzione forfettaria per gli autotrasportatori: l'importo è pari a 48 euro. Con il comunicato del 10 giugno, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso note le misure dell'agevolazione per il periodo d'imposta 2023, da indicare nel modello REDDITI 2024.

Nel dettaglio trattasi della deduzione forfetaria di cui all'art. 66 comma 5 primo periodo del T.U.I.R., con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell'adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT.

Nello specifico, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2023, nella misura di 48 euro ogni giorno di lavoro.

Evidentemente confermata dunque la misura già prevista per lo scorso anno. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi e anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale: tradotto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,8 euro - 35% di 48.

Gli obblighi documentali che impegnano gli imprenditori si traducono nella predisposizione e conservazione, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture e alle lettere di vettura, un prospetto recante l'indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci, o delle fatture o delle lettere di vettura.

Si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'art. 66 comma 5 primo periodo del T.U.I.R. va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2024, utilizzando:

-il rigo RF55 i codici 43 e 44;

-il rigo RG22 i codici 16 e 17.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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