Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/
Con la sentenza n. 228 del 18 maggio 2026, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che integra un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense, la condotta dell'avvocato che, nell'esercizio delle funzioni di amministratore di un'impresa commerciale, compia operazioni illecite in danno dei creditori. Tali comportamenti, infatti, anche se estranei all'esercizio della professione forense, sono idonei a compromettere gravemente la reputazione personale del professionista e l'immagine dell'intera classe forense.
Nel caso esaminato, il CNF ha confermato la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, riducendo tuttavia la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione da tre anni a un anno, in applicazione del principio di proporzionalità.
I fatti del procedimento
La vicenda riguarda un avvocato che ha ricoperto, nell'ambito di una società di capitali, prima la carica di presidente del consiglio di amministrazione, poi quella di amministratore unico e, infine, quella di liquidatore volontario. In tali ruoli, il professionista ha posto in essere condotte riconducibili ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta preferenziale e ricorso abusivo al credito.
Per tali fatti, l'avvocato è stato condannato in sede penale alla pena di sei anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Sul piano disciplinare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) gli ha, invece, irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre anni, ravvisando la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e lealtà, di cui agli artt. 4 e 9 del Codice Deontologico Forense, nonché del dovere di evitare situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 6 CDF e dell'art. 18, lett. c), della legge n. 247/2012.
Sebbene le condotte contestate siano state commesse al di fuori dell'attività professionale, il CDD ne ha riconosciuto la rilevanza deontologica, sia in ragione della situazione di incompatibilità derivante dagli incarichi societari ricoperti, sia perché i comportamenti tenuti risultavano gravemente lesivi della reputazione personale dell'avvocato e del prestigio della professione forense.
Avverso tale decisione, il professionista ha proposto tempestivo ricorso al Consiglio Nazionale Forense, contestando, da un lato, la valutazione dei fatti compiuta dal CDD, che a suo avviso si sarebbe fondato acriticamente sulla sentenza penale di primo grado, non definitiva, senza procedere a un'autonoma valutazione della condotta; dall'altro, l'eccessività della sanzione irrogata, ritenuta sproporzionata anche alla luce del tempo trascorso dai fatti e della sua incensuratezza disciplinare.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Nel pronunciarsi sul ricorso, il CNF ha preliminarmente richiamato il principio di autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale, sottolineando come il giudice deontologico abbia il potere-dovere di procedere a un'autonoma valutazione dei fatti contestati. A tal fine, può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli atti e le pronunce del procedimento penale, comprese quelle non ancora definitive.
Nel caso di specie, il Consiglio ha escluso che il CDD si sia limitato a recepire passivamente le conclusioni della sentenza penale. Al contrario, ha rilevato come la decisione disciplinare abbia autonomamente valutato la condotta dell'incolpato alla luce dei principi deontologici applicabili.
In particolare, sono stati ritenuti rilevanti sia l'aver assunto e mantenuto per anni incarichi di amministrazione in una società di capitali esercente attività d'impresa, in violazione della disciplina sulle incompatibilità professionali prevista dall'art. 18 della legge n. 247/2012, sia l'aver posto in essere, nell'ambito di tali incarichi, condotte gestionali che avevano determinato il dissesto della società in danno dei creditori.
Secondo il Consiglio, tali comportamenti, rimasti incontestati, sono di per sé idonei a integrare la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e lealtà sanciti dall'art. 9 del Codice Deontologico Forense. La loro rilevanza disciplinare non viene meno per il solo fatto che siano stati commessi al di fuori dell'esercizio della professione, poiché la gravità delle condotte è tale da ledere tanto la reputazione personale del professionista quanto l'immagine dell'intera classe forense.
Quanto alla censura relativa all'eccessività della sanzione disciplinare, il Consiglio ha ritenuto che la sospensione per tre anni non sia adeguatamente proporzionata alle circostanze concrete della vicenda.
Al riguardo, il Consiglio ha ricordato che la determinazione della sanzione deve tenere conto della gravità del fatto, del grado della colpa e di tutte le circostanze, soggettive e oggettive, rilevanti ai fini della valutazione complessiva della condotta.
Pertanto, pur riconoscendo la particolare gravità degli illeciti commessi, il Consiglio ha individuato alcuni elementi idonei a giustificare una riduzione della sanzione:
Valutate complessivamente, tali circostanze sono state ritenute sufficienti a giustificare una sanzione più contenuta, maggiormente coerente con il principio di proporzionalità e adeguata alla specificità del caso concreto.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio Nazionale Forense ha parzialmente riformato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, riducendo la sospensione dall'esercizio della professione forense da tre anni a un anno.
La pronuncia ribadisce due principi fondamentali in materia deontologica. Da un lato, conferma che anche la condotta privata dell'avvocato può assumere rilevanza disciplinare quando, per la sua gravità, risulti incompatibile con i doveri di probità, dignità, decoro e lealtà, compromettendo la fiducia dei cittadini nella professione forense. Dall'altro, richiama la necessità che la sanzione disciplinare sia determinata nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto non soltanto della gravità dell'illecito, ma anche delle circostanze concrete della vicenda (ndr).
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.