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Ztl, SC: con il trasferimento di proprietà del veicolo non si trasferisce il permesso di accesso

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5338 del 22 febbraio 2019, ha affermato che il permesso di accesso in zona a traffico limitato (ztl) è collegato sia alla vettura che alla persona del richiedente, per ragioni di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa. Ne consegue che il trasferimento del veicolo non comporta automaticamente anche quello del permesso.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La controricorrente è stata destinataria dei verbali di accertamento della violazione degli artt. 7 e 201 d.lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada) e 384 d.P.R. n. 495 del 1992 (reg. es . cod. strada), elevati a suo carico per accesso in ztl senza titolo autorizzativo. È accaduto che contro tali verbali, ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace competente. Quest'ultimo ha rigettato il ricorso e così la controricorrente ha presentato appello, adendo il Tribunale. Questa autorità ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo fondata l'opposizione per i seguenti motivi:

  • l'accesso alla zona a traffico limitato è avvenuto con una vettura che la controricorrente ha acquistato nel 2007 dal fratello, già titolare di permesso in qualità di residente;
  • tale permesso è stato rinnovato nel 2008 con durata quinquennale;
  • il veicolo, al momento dell'accertamento delle su citate infrazioni, ossia anno 2009, era regolarmente munito di permesso;
  • il Comune non ha dato prova dell'intervenuta revoca del permesso.

Secondo il Tribunale, da quanto sopra, discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla pubblica amministrazione, il veicolo della controricorrente, al momento della rilevazione delle violazioni in questione, era munito di titolo autorizzativo.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione. 

La decisione della SC.

I Giudici di legittimità ritengono che la decisione del Tribunale è erronea per aver violato l'art. 3, comma 54, del codice della strada, secondo cui la «zona a traffico limitato è area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli». In buona sostanza, secondo la Corte di Cassazione il Giudice d'appello ha errato nel ritenere che il veicolo della ricorrente fosse autorizzato ad accedere alla ztl in forza di permesso. Un permesso, questo, che a parere del Tribunale, era valido perché «collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell'attività lavorativa».

In particolare, il Giudice d'appello ha ritenuto che la targa costituisce l'unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non la persona. Tale assunto, ad avviso della Suprema Corte di cassazione, non è fondato. Infatti, essa chiarisce in punto che sebbene sia condivisibile ritenere che la targa costituisca un elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all'accesso, consentendone il controllo, esso non è l'unico. A tal proposito, i Giudici di legittimità affermano che la targa è un importante elemento identificativo per accedere alle ztl, ma questo non vuol dire né che sia l'unico elemento rilevante, né che il permesso collegato al veicolo si trasferisce con il trasferimento di proprietà dell'automobile. Questa deduzione non viene inficiata nemmeno dall'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale, secondo cui il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione (Cass. 07/10/2015, n. 20130). 

E ciò in considerazione del fatto che se, da un lato, è vero che il su citato orientamento ha dato rilevanza alla targa, dall'altro, si deve tener conto che detta rilevanza è stata attribuita in un contesto processuale in cui l'identificazione del veicolo e il suo collegamento con il permesso non erano più possibili a causa della nuova immatricolazione. Nel caso di specie la situazione è diversa. Infatti, sebbene il veicolo abbia la stessa targa, esso è riferibile a un residente differente e la norma di cui all'art. 3, inanzi indicata, è chiara nello stabilire che l'accesso alle ztl è consentito solo a determinati veicoli e utenti. Questo sta indicare che il titolo autorizzativo è collegato sia alla targa (elemento identificativo del veicolo) e sia alla residenza delle persone richiedenti. Con l'ovvia conseguenza che il trasferimento di proprietà di tale mezzo non può comportare un automatico trasferimento del permesso d'accesso per il semplice fatto i) che esso non sia scaduto o ii) di esserne in possesso.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di cassazione, ritenendo fondato il ricorso della pubblica amministrazione, ha accolto l'impugnazione;

  • riformando la sentenza del Tribunale;
  • rinviando a quest'ultimo, in persona di diverso magistrato, il riesame della questione.


 

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