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Vizio di motivazione della sentenza. Nullità processuale deducibile in sede di legittimità

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La sentenza d'appello è viziata se si è pronunciata su un motivo di opposizione dell'avviso di accertamento mai riproposto in sede di gravame e se difetta dell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice. Detti vizi sono sindacabili in sede di legittimità. Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. 6 con ordinanza n.4857/2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il contribuente ha ricevuto degli avvisi di accertamento aventi per oggetto una maggiore ICI per gli anni 2004 e 2005, avverso i quali ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per carenza di motivazione. A parere del contribuente: 1) la P.A. non ha sufficientemente esplicitato i criteri utilizzati per determinare la base imponibile del terreno; 2) è stato determinato in maniera eccessiva il valore dell'area oggetto di accertamento non tenendo conto dei vincoli presenti sul terreno.

La Commissione Tributaria Provinciale, pronunciandosi sul solo secondo motivo di impugnazione, ha accolto il ricorso provvedendo a rideterminare l'ICI dovuta e a rettificare gli avvisi di accertamento.

Conseguentemente il Comune ha appellato la decisione della Commissione provinciale dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale ha rigettato l'appello affermando la carenza di motivazione negli atti di accertamento, in quanto non sono stati evidenziati i criteri validi per determinare la base imponibile del terreno, né è stato allegato il provvedimento utilizzato dal Comune per fissare le zone omogenee ed i valori utilizzati. 

 Avverso questa decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione eccependo la nullità della sentenza

  • per carenza di motivazione in quanto la Commissione Tributaria Regionale non ha indicato in alcun modo l'iter argomentativo seguito per attribuire il valore venale del terreno;
  • per violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 329 e 112 c.p.c. in quanto la Commissione regionale si è pronunciata sul motivo di impugnazione respinto dalla decisione di primo grado (carenza di motivazione degli avvisi di accertamento), che non è stato riproposto in secondo grado.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno pronunciarsi preliminarmente sul motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art.112 c.p.c. Infatti la Corte ha rilevato che, mentre nel giudizio di primo grado la Commissione Tributaria Provinciale non si è pronunciata affatto sul primo motivo, ma solo sul secondo motivo di impugnazione, in sede di gravame la Commissione Tributaria Regionale si è erroneamente pronunciata in merito alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, nonostante il relativo motivo di impugnazione sia stato implicitamente respinto dalla decisione di primo grado e non sia stato riproposto in secondo grado. In tal modo la Commissione Tributaria Regionale ha posto in essere una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c.

Sul punto, la Corte ha ricordato il proprio orientamento secondo il quale la violazione di questo principio sussiste quando ricorre una delle seguenti circostanze:

  • quando il giudice attribuisca o neghi un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda,
  • quando il giudice ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 1616/2021 richiamata).

Quanto alla nullità della sentenza per carenza di motivazione, la Suprema Corte ha affermato che, sebbene a seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c., ex D.L.n. 83/2012, il difetto di sufficienza della motivazione non sia deducibile quale vizio di legittimità, i provvedimenti giudiziari devono comunque essere motivati, in quanto l'obbligo di motivazione è previsto in via generale dall'art.111 comma 6 Cost. e, nel processo civile, dall'art.132, comma 2, c.p.c. A questo proposito la Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione si intende violato allorquando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione; il che comporta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. (Cass. n. 22598/2018 richiamata). Inoltre il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 3819/2020, richiamata).

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata presenta a) carenza di motivazione in quanto non ha spiegato la mancanza negli atti di accertamento dei criteri per determinare la base imponibile del terreno b) incoerenza tra la parte di fatto, in cui riferisce che il contribuente si è doluto della eccessività del valore dell'area oggetto di accertamento per non aver tenuto presenti i vincoli presenti sul terreno, e la parte in diritto, in cui afferma che non è stato allegato il provvedimento utilizzato dal Comune per fissare le zone omogenee ed i valori utilizzati, senza fare riferimento alla presenza o assenza di vincoli.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per entrambi i motivi ed ha cassato la sentenza rinviando la decisione alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. 

 

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