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Avvocati. Legittimità dell'iscrizione in elenchi speciali tenuti presso COA diversi da quello di appartenenza

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 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n.87 del 22 marzo 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'avvocato ha un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere, a parità di condizioni rispetto agli altri colleghi, l'inclusione nell'elenco dei curatori speciali dei minorenni, previsto con regolamento e tenuto presso un COA diverso da quello di appartenenza e che l'iscrizione ad un determinato COA circondariale non può costituire elemento discriminante o penalizzante ai fini dell'esercizio pieno dell'attività professionale sull'intero territorio nazionale.

Analizziamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense.

I fatti del procedimento

Un avvocato ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco dei curatori speciali dei minorenni tenuto e disciplinato da uno specifico regolamento presso un COA diverso da quello di appartenenza. Quest'ultimo ha rigettato la richiesta, rilevando che il collega risulta già iscritto all'albo di altro foro e che tale iscrizione sia ostativa all'accoglimento della domanda, potendo l'avvocato essere iscritto ad un solo albo circondariale e ai relativi elenchi.

Avverso il provvedimento di diniego l'avvocato ha presentato tempestivo ricorso lamentando:

  • la violazione dell'art.17 L. n. 247/2012, sostenendo che questo articolo pone un divieto di iscrizione contemporanea in più albi circondariali, ma non alla contemporanea iscrizione in un albo e in uno o più elenchi tenuti da altri Ordini;
  • l'eccesso di potere per contraddittorietà fra più atti e l'ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato, sostenendo che nel caso di analoghi elenchi, come l'elenco degli amministratori di sostegno e l'elenco dei delegati alle vendite, è stata prevista la possibilità di includervi gli avvocati iscritti negli albi tenuti da altri COA e che talvolta nei suddetti elenchi è prevista una sezione specifica riservata agli avvocati iscritti in fori diversi.

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Riguardo alle suddette questioni, il Consiglio Nazionale Forense ha in primo luogo svolto alcune riflessioni sull'interesse dell'avvocato ad essere iscritto nell'elenco speciale dei curatori tenuto presso un COA diverso da quello di appartenenza.

Il Consiglio ha osservato che l'elenco speciale dei curatori non rientra tra quelli tipici di cui all'art.15 Legge professionale, ma è previsto e disciplinato da apposito regolamento approvato dal COA. A questo riguardo il Consiglio ha affermato che i regolamenti, protocolli ed intese tra gli uffici giurisdizionali ed i corrispondenti COA circondariali adottati per fini di buona amministrazione e nell'ambito della leale cooperazione istituzionale, non devono in concreto costituire un ostacolo al libero esercizio dell'attività professionale da parte del singolo avvocato.

Ciò in quanto, in ossequio ai generali principi di par condicio, di libera circolazione e di concorrenza, "esiste l'interesse giuridicamente tutelato dell'avvocato ad ottenere l'inclusione nell'elenco a parità di condizioni rispetto agli altri colleghi, non potendo l'iscrizione ad un determinato COA circondariale assurgere ad elemento discriminante o, comunque, penalizzante ai fini dell'esercizio pieno dell'attività professionale sull'intero territorio nazionale".

Tra l'altro, come rilevato dal Consiglio, il legislatore non ha stabilito specifiche prescrizioni relative ai requisiti necessari per accedere alla nomina di curatore speciale, né prescrizioni che vincolino il Tribunale locale a scegliere, ai fini della nomina, un avvocato iscritto nel suddetto elenco, con la conseguenza che il provvedimento di esclusione è idoneo ad incidere sfavorevolmente in modo definitivo sulla sfera giuridica del destinatario, anche solo in termini di perdita di chance.

 Quanto alle censure mosse dal ricorrente, il Consiglio ha ritenuto sussistente

  • sia la violazione dell'art.17 legge professionale affermando che la stessa legge professionale (art. 5 lett. m) consente espressamente l'iscrizione di un avvocato nell'elenco degli avvocati che, pur iscritti nell'albo tenuto da altro ordine hanno un domicilio secondario nel circondario dell'Ordine che tiene il c.d. "elenco dei domiciliati";
  • sia l'illegittimità del provvedimento di diniego di iscrizione all'elenco dei curatori speciali sotto il profilo dell'eccesso di potere e dell'ingiustizia manifesta, in quanto con riferimento almeno all'elenco dei delegati alle vendite (disciplinato nell'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), il legislatore non ha imposto alcun vincolo territoriale di iscrizione, limitandosi genericamente a prevedere l'iscrizione del professionista che chieda di essere incluso nell'elenco. Questa espressa previsione legislativa sembra suffragare la tesi della generale illegittimità di provvedimenti assunti sulla base di previsioni regolamentari che possano in concreto ostacolare il libero esercizio della professione sull'intero territorio nazionale o, comunque minare, in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell'aspirare ad assumere determinati incarichi professionali anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione.

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense accogliendo il ricorso

  • ha disapplicato il regolamento del COA per la formazione e la tenuta dell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale del minore e
  • ha disposto che il ricorrente debba essere incluso nell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale tenuto dal medesimo Ordine.

 

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