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Videosorveglianza in aree condominiali e rispetto della privacy

Videosorveglianza in aree condominiali e rispetto della privacy

Riferimenti normativi: Art. 1130, comma 6, c.c. - L.n. 220/2012, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" - Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003) - GDPR Regolamento dell'Unione Europea (UE 2016/679) - D.Lgs. n.101/2018.

Focus: Il condomìnio può installare un sistema di videosorveglianza solo per preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni derivante da intrusione di terzi malintenzionati. Ciò può entrare in conflitto con il diritto alla privacy sia dei condòmini stessi che di terzi, tenuto conto del fatto che il recente Decreto legislativo n.101/2018, in vigore dal 19/09/ 2018, attuativo del GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25/5/20 18, solleva molti dubbi su quali dati personali debbano essere protetti e sulle regole che vanno rispettate per l'installazione di telecamere e di videocitofono al fine di evitare la violazione della riservatezza. 

Principi generali in materia di Privacy e applicabilità in ambito condominiale: Il summen-zionato D.Lgs. n.101/2018, emanato per armonizzare la normativa nazionale ed il GDPR, non ha abrogato ma integrato il Codice Privacy (D.Lgs. n.193/2003), pertanto, pur restan-do in vigore tutte le indicazioni pubblicate dal Garante della Privacy negli anni precedenti in merito al trattamento dei dati che coinvolgono Amministratore e Condominio, fonte direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri rimane il Regolamento europeo 2016/679. 

L'Autorità Garante, già dopo l'entrata in vigore della L.n. 220/2012, ha definito i limiti e le modalità di trattamento dei dati dei condòmini da parte dell'amministratore al fine di permettere un corretto bilanciamento tra due opposti interessi: quello alla riservatezza dei propri dati da parte dei condòmini e quello al trattamento degli stessi da parte dell'ammi-nistratore. Ricordiamo che, già prima del Codice della Privacy (D.lgs.n.196/2003)e della legge sopra menzionata, anche l'art. 1130, comma 6 c.c., ha stabilito a carico dell'ammini-stratore l'obbligo di "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente ……… ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio"Dalle dette disposizioni normative si rileva che il titolare del trattamento dei dati è il condominio stesso. Responsabile del trattamento dei dati è l'amministratore di condominio (o una figura esterna di supporto, in possesso dei requisiti conformi all'attuazione del regola-mento GDPR) che, su mandato dei titolari, agisce in favore della tutela e della protezione dei dati personali di tutte le persone del condomìnio, avendo cura di adottare le misure minime di sicurezza.

Sistemi di videosorveglianza in condominio: I sistemi di video sorveglianza consistono nell'uso di telecamere che devono riprendere l'area esterna al portone principale dell'edificio o alla porta della singola unità abitativa. L'art.1122-ter c.c., in vigore dal 18 giugno 2013, colmando la precedente lacuna normativa, ha disciplinato per la prima volta l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condomi-niale, stabilendo che per l'installazione è necessaria la delibera assembleare con «un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio». Per ripartire le spese di installazione e manutenzione dell'impianto, non essendovi una specifica disposizione legislativa in materia, si applica la regola generale di cui all'art.1123 c.c. secondo cui esse <<sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione>>. 

Nel caso in cui le telecamere insistono sulla proprietà di un solo condòmino le spese saranno a carico di quest'ultimo. Con l'installazione di un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni il condomìnio deve prendere determinate precauzioni per evitare di ledere i diritti dei terzi. É quindi necessario che l'impianto di videosorveglianza venga segnalato con appositi cartelli. Il cartello che avvisa la presenza di un'area videosorve-gliata è una informativa breve, obbligatoria, e che deve rispettare alcune regole base: deve essere posto prima dell'angolo di ripresa delle telecamere; se l'impianto è funzionante anche di notte il cartello dovrà essere posto in un luogo illuminato; deve riportare indica-zioni del titolare del trattamento delle immagini e le finalità. Accanto all'informativa breve, l'amministratore dovrà predisporre una informativa completa presso il suo studio, accessibile e resa disponibile a tutti i residenti del condominio ma anche a chi è stato ripreso dalle telecamere seppur accidentalmente. E' opportuno ricordare, a tal proposito, che titolare del trattamento dei dati è il condominio medesimo mentre la finalità per l'in-stallazione delle telecamere è "la tutela per motivi di sicurezza del patrimonio immobiliare e delle persone che vi risiedono". In buona sostanza, è necessario che oggetto delle riprese siano solo le parti comuni (con esclusione, quindi, delle aree private dei singoli condomini, delle strade circostanti il condominio, degli esercizi commerciali, delle abitazioni di terzi e così via) e che l'accesso alle videoregistrazioni sia consentito solo al personale apposi-tamente autorizzato. 

Ciò in applicazione del disposto dal Codice della privacy (D.Lgs.n.196/2003) e del provve-dimento dell'8/4/2010 del Garante della privacy, in quanto la raccolta, registrazione, conser-vazione e, in generale, l'utilizzo di immagini attraverso un sistema di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali - art. 4, comma 1, lett. b), Codice Privacy - che è lecito solo quando rispetta i principi fondamentali previsti dal codice quali liceità, finalità, necessità e proporzionalità. Conseguentemente, le immagini potranno essere visionate solo da soggetti incaricati, identificati e nominati, e solo per scopi ben definiti come, ad esempio, in caso di illecito grave (danneggiamenti alle parti comuni, furti nelle abitazioni, violenze personali) e dopo che è stata presentata denuncia del fatto alle autorità compe-tenti, e su richiesta esplicita e sotto il controllo del responsabile del trattamento dati o del titolare.La mancata osservanza delle predette misure necessarie espone il titolare del trattamento alle sanzioni stabilite dal D.Lgs.n.196/2003. In particolare, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter, del D.Lgs. 196/2003, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

Videosorveglianza ad uso esclusivo del singolo condòminoNell'ipotesi di videosorve-glianza delle parti private (la propria porta d'ingresso all'abitazione, al garage) non trova applicazione il codice della privacy, non essendo destinate le immagini ad essere diffuse o comunicate a terzi. Ciò comporta che il singolo condòmino che dovesse installare una videocamera a ripresa della propria abitazione non avrà l'obbligo di segnalarlo con l'apposito cartello, purché ovviamente la ripresa sia limitata esclusivamente alla propria porta d'accesso alla casa o al garage e non ad altre parti comuni.

Il Regolamento europeo 2016/679 ha ribadito che le telecamere necessarie per seri motivi di sicurezza possono essere installate senza il consenso altrui. Ma, poiché il responsabile del trattamento dei dati personali in condominio è l'amministratore, se un condomino installa un videocitofono a uso esclusivo è suo compito chiedergli una relazione tecnica e i campi di visione delle telecamere, in modo da valutare se le stesse possono violare la privacy di altri condòmini o soggetti terzi. Quindi, in pratica ogni condòmino può installare telecamere a fini personali (e senza diffusione delle riprese) purché l'angolo delle riprese sia limitato agli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di imma-gini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Ca-tania che, con sentenza n.466 del 31/01/2018, ha precisato che i sistemi di videosorve-glianza non possono avere un raggio visuale che vada ad interferire con spazi condomìniali comuni o con la proprietà del vicino. In particolare, il giudice ha specificato che le riprese sono vietate anche nel caso in cui il sistema di videosorveglianza non preveda la registra-zione e conservazione delle immagini.

Ma che succede se il condòmino installa telecamere finte? Sulla questione si è pronuncia-to il Tribunale di Latina con ordinanza del 17/09/2018 in merito al caso in cui un condòmi-no ha citato in giudizio il dirimpettaio colpevole di aver installato una  telecamera grandan-golare che inquadrava la propria abitazione anche se la telecamera era finta e aveva l'unico scopo di disincentivare l'ingresso di ladri e malintenzionati. In questo caso, di fronte alla contestazione di mancata informazione, il giudice ha sostenuto la liceità di tale comporta-mento. Ai sistemi di videosorveglianza sono equiparati i moderni videocitofoni ai quali, pertanto, si estendono le norme in materia di privacy. Il videocitofono è un impianto cito-fonico in cui l'unità esterna include anche una telecamera che consente la visione della scena. Esso si attiva solo nel momento in cui l'utente preme un pulsante di chiamata e si disattiva dopo un tempo prefissato. L'immagine è visibile soltantonell'unità dell'interno chia-mato e non viene registrata. La dottrina prevalente ritiene, pertanto, che non sia necessario posizionare degli avvisi che rendano nota la presenza del videocitofono, in quanto le imma-gini riprese sono ad uso esclusivo del singolo condòmino.

 

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