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Verbali accertamento infrazioni stradali, notifica. SC: anche un privato può essere messo comunale

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Possono assumere la qualifica di messi comunali i dipendenti della pubblica amministrazione (p.a.), i funzionari non dipendenti, i mandatari dell'amministrazione o gli appaltatori di servizi per l'amministrazione. Con l'ovvia conseguenza che, in mancanza di norma ostativa, «è consentito ai Comuni appaltare a soggetti privati l'esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada».

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione, con sentenza n. 22167 del 5 settembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Il ricorrente è stato destinatario di due sanzioni amministrative comminate dall'amministrazione comunale per violazioni del codice della strada. Tali sanzioni sono rimaste impagate e così il Comune ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale al fine di recuperare coattivamente l'importo dovuto. Il ricorrente ha proposto opposizione contro tale cartella, deducendo:

  • di non avere mai ricevuto la notifica dei due verbali di accertamento dell'infrazione;
  • che comunque la notifica di essi è viziata per essere stata eseguita i) da un privato, e non dal messo comunale; ii) ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza che il piego fosse depositato nella casa comunale, ma in un luogo diverso.

Sia in primo che in secondo grado, l'opposizione è stata rigettata.

Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

I Giudici di legittimità fanno rilevare che l'art. 201 Codice della Strada, comma 3, prevede che la notificazione del verbale di contestazione (o accertamento) delle infrazioni stradali può essere affidata:

  • agli organi incaricati dei servizi di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia Municipale);
  • ai messi comunali;
  • a un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione;
  • al servizio postale.

«Quale che sia la modalità prescelta, la legge prevede poi una norma di chiusura, la quale stabilisce che "comunque" (e dunque anche nel caso di notificazioni eseguite senza il rispetto delle suddette previsioni) le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede dell'obbligato, risultante dalla carta di circolazione, o dall'archivio nazionale dei veicoli, o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente autore dell'infrazione».

La Corte di Cassazione, poi, soffermandosi sulla nozione di "messo comunale", spiega come tale figura, in passato, era prevista in linea generale dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 273 (testo unico della legge comunale e provinciale); norma, questa, abrogata dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 64. Ciononostante, la figura del messo comunale continua a essere menzionata in molte norme, come appunto l'art. 201 Codice della strada, su citato, o la Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, Quest'ultima disposizione «consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere ai messi comunali per l'esecuzione di notifiche». Da questo contesto normativo, a parere dei Giudici di legittimità, si deduce che «la qualifica di "messo comunale" prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al Comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della p.a.; messi che siano funzionari non dipendenti; messi che siano mandatari dell'amministrazione; messi che siano appaltatori di servizi per l'amministrazione». 

Ne consegue che l'ente comunale può appaltare a privati l'esecuzione dei compiti del messo comunale, tra cui la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni stradali, senza che tale affidamento determini un vizio del procedimento notificatorio.

Tornando al caso di specie, il Comune opposto «ha appaltato a un privato il servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative». Alla luce di quanto su esposto, essendo ciò consentito, la notificazione dei verbali oggetto di contestazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve ritenersi valida. In forza di tanto, secondo la Suprema Corte, quindi, è corretta la decisione del Tribunale, sebbene quest'organo giudiziario sia giunto alla stessa conclusione, richiamando le previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1, commi 158 e 159; previsioni, queste, che si riferiscono alla istituzione della diversa figura del "messo notificatore", competente ad eseguire le notificazioni di alcuni tipi di atti. Tali norme non attribuiscono ai Comuni poteri ulteriori in tema di messi comunali, con l'ovvia conseguenza che il richiamo normativo effettuato dal Tribunale è erroneo per la fattispecie in esame. Malgrado ciò, l'errore del Giudice di secondo grado «è ininfluente in quanto il dispositivo della sentenza impugnata è risultato comunque conforme a diritto, per le ragioni già esposte». La Suprema Corte, inoltre, reputa corretto il procedimento notificatorio anche con riferimento alla questione dell'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. del piego contenente i verbali di accertamento e del deposito di detto piego non nella casa comunale, ma in un luogo diverso. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, «non è [...] inibito all'amministrazione comunale designare quali "case comunali" luoghi ulteriori ed anche plurimi rispetto al municipio; e ove l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, il luogo a tal fine designato sarà a tutti gli effetti di legge equipollente alla "casa comunale"».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. 

 

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