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Termine e forma opposizione cartella di pagamento emessa a seguito di multa, SC: i chiarimenti

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Quando si fa opposizione alla cartella esattoriale notificata a seguito di verbali di accertamento di infrazioni stradali rimasti impagati e si eccepiscono, da un lato, vizi di notifica relativi ai verbali (cosiddetta opposizione recuperatoria al verbale di contestazione), dall'altro, vizi relativi alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, occorre rispettare i termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. In buona sostanza per questi ultimi i vizi, il relativo esame da parte dei giudici sarà possibile «soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di venti giorni dalla notificazione della cartella medesima (art. 617 c.p.c, n.d.r.)». Resta esclusa da tale ristrettezza temporale «l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria che può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.».

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con ordinanza n. 22094 del 4 settembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha proposto opposizione contro la cartella di pagamento notificatagli a seguito di un verbale di contestazione di una violazione del codice stradale, rimasto impagato. A suo dire, tale verbale non è mai stato ricevuto. Contestualmente, egli ha eccepito anche vizi relativi al procedimento notificatorio della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto della pubblica amministrazione.

Sia in primo che in secondo grado, l'opposizione è stata rigettata.

Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

Il ricorrente lamenta che i Giudici di merito hanno erroneamente affermato che «le censure relative alla cartella di pagamento, posta la natura recuperatoria dell'opposizione proposta, avrebbero dovuto essere proposte nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. (ossia nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, n.d.r.), senza considerare che, proprio in funzione della dedotta natura recuperatoria e alla stregua del principio di economia degli strumenti processuali, quelle doglianze avrebbero dovuto comunque essere esaminate, a prescindere dalla qualificazione formale della natura dell'opposizione».

Di diverso avviso è la Suprema Corte di cassazione.

Secondo quest'ultima, perché l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, non vada proposta nelle forme dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., occorre che la stessa costituisca il primo atto con con cui si è venuti a conoscenza del verbale di accertamento a causa di un vizio del procedimento notificatorio. In tali casi, quindi, il termine per impugnare la predetta cartella, a pena di inammissibilità, è quello di 30 giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323). Al destinatario della cartella, in questo modo, viene garantita la tutela dei suoi diritti attraverso il rimedio "recuperatorio" dell'opposizione al verbale mai notificatogli.

Se, tuttavia, il su indicato destinatario volesse impugnare l'atto in questione anche eccependo fatti sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, come ad esempio il vizio di notifica della cartella stessa o la prescrizione della pretesa creditoria della pubblica amministrazione, in questi casi l'opposizione deve essere formulata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. In pratica, nel caso di vizio di notifica della cartella, questo potrà essere fatto valere entro venti giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza legale della stessa (art. 617 c.p.c.); nel caso si eccepisca la prescrizione, l'eccezione sarà fatta valere senza termine (art. 615 c.p.c.). 

Ne consegue che l'opposizione della cartella esattoriale con cui si eccepiscono contestualmente vizi del procedimento notificatorio del verbale di accertamento e della cartella stessa, nonché la prescrizione del diritto dell'amministrazione, dovrà essere proposta entro venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Ove non sia rispettato tale termine, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento non potranno essere esaminati (Cass., S.U,. n. 22080/2017).

Ciò premesso, tornando alla fattispecie in esame, a parere dei Giudici di legittimità, il Tribunale ha deciso conformemente a quanto su esposto. E ciò in considerazione del fatto che il ricorrente, avendo agito eccependo il vizio del procedimento notificatorio del verbale di accertamento e della cartella di pagamento, da un lato, e la prescrizione della pretesa della pubblica amministrazione, dall'altro, avrebbe dovuto proporre opposizione entro venti giorni dalla notifica della cartella in questione, anziché entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tale termine ha indotto il Tribunale, una volta esaminate la correttezza del procedimento notificatorio relativo al verbale di contestazione delle infrazioni stradali e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ad astenersi dall'ulteriore esame dei vizi di notifica della cartella esattoriale, in quanto sollevati fuori termine, e conseguentemente a rigettare l'opposizione

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione impugnata. 

 

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