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Tribunale, vince Cassimatis, ecco l´ordinanza. Giudice: "Grillo non può interferire in scelta candidati"

L´ intestazione dell´ordinanza con cui il giudice di Genova Roberto Braccialini risponde al ricorso di Marika Cassimatis contro la decisione di Beppe Grillo di escluderla dalla corsa a sindaco di Genova è già un programma: «accoglimento totale».
di Erika Dellacasa*

Tutto quanto sollevato dai «ribelli» del Movimento è stato accolto. (Qui il pezzo di Erika Dellacasa su quel che accade ora a Genova)

La legittimità
Il giudice inizia spiegando che le successive decisioni di Grillo-Casaleggio non impediscono a lei e agli altri ricorrenti di chiedere un intervento del giudice sulle elezioni del 14 marzo, annullate da Grillo con un post sul blog, e su quelle del 17marzo che hanno designato Luca Pirondini come unico candidato sindaco. Cassimatis e i suoi sostenitori hanno diritto «a ottenere pronuncia giudiziale sulla legittimità della decisione con la quale è stata scelta la lista» perché sono portatori di un diritto più ampio dei militanti e degli elettori genovesi dei 5Stelle. Al di là del fatto se siano candidabili o meno in quanto sospesi dal Movimento le loro ragioni devono essere valutate. E in questo caso sono state anche accolte.
Nessun potere di intervento
Il giudice rileva che i regolamenti e gli Statuti dei grillini non «contemplano alcun potere di intervento del Garante nel procedimento di selezione delle candidature locali». Grillo insomma non era legittimato a «cancellare» la nomina di Cassimatis: i regolamenti statutari dei 5Stelle riconoscono sì «un´istanza dirigista» a capi politici «di particolare carisma» (ovvero a Beppe Grillo), ma che questo potere deve raggiungere «un punto di equilibrio» con l´assemblea in modo da tutelare »la cifra democratica del Movimento». In altre parole, il ruolo di Beppe Grillo è insieme quello di capo politico e di garante del Movimento, ma non gli è riconosciuto secondo il giudice «il diritto di ultima parola».
Uno vale uno
La scelta del candidato, in particolare, «è rimessa in linea di principio al modulo delle assemblee mediante votazione in rete». L´articolo 2 del regolamento del Movimento definisce «vincolanti» anche per il capo politico le decisioni dell´ assemblea sulle candidature. Solo l´assemblea aveva quindi diritto di annullare la vittoria di Cassimatis alle comunarie. Quindi, scrive il giudice, «allo stato pare si debba dubitare della legittimità delle due decisioni del 14 e 17 marzo»: da qui la loro sospensione.
Il voto per Pirondini
Non solo: alle votazioni per la scelta del candidato sindaco «sono ammessi solo gli iscritti residenti nell´ambito territoriale interessato»: Pirondini, invece, è stato votato con una consultazione su livello nazionale e con una consultazione che non ha tenuto conto delle 24 ore di preavviso previste dal regolamento per consentire la reale partecipazione degli iscritti. Le votazioni chiuse su Pirondini secondo il giudice inibiscono il diritto di Cassimatis «di vedere riconosciuta la sua rappresentatività» e «alterano il rapporto delle competenze decisionali statutarie».
L´urgenza e «le apprezzabili regole statutarie» del M5S
Il giudice ha poi deciso la sospensione con urgenza «per ovvi motivi» data l´imminenza delle elezioni. Il giudice quindi confida che «le apprezzabili regole statutarie vengano assunte a stella polare dagli organismi associativi del Movimento 5Stelle».
*pubblicato oggi su Repubblica.it

 

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