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Trasferimenti immobiliari negli accordi di separazione, SC: “Occorre ricostruire la volontà dei coniugi”

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 Con l'ordinanza n. 27409 depositata lo scorso 25 ottobre, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la natura reale e onerosa del trasferimento della proprietà di un immobile disposta in un accordo di separazione,specificando che occorre ricostruire la volontà dei coniugi separandi alla luce di tutte le risultanze documentali, del criterio letterale e del comportamento delle parti anche successivo al contratto medesimo, al fine di comprendere quale sia il concreto schema giuridico voluto dai contraenti.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Roma veniva adito da una donna la quale chiedeva l'accertamento della inesistenza di diritti reali su un immobile in capo all'ex moglie del proprio defunto padre; a tal fine deduceva che il genitore era divenuto unico proprietario dell'immobile in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, allorquando, nell'accordo omologato dal giudice, si disponeva espressamente che anche che le mura di quell'immobile venissero trasferite al marito che, da quel momento, assumeva ogni onere, compreso mutuo ed imposte.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma rigettavano la domanda in quanto nell'accordo di separazione – sebbene si fosse previsto il trasferimento di quell'immobile – cionondimeno non era stato indicato né il prezzo di cessione né gli estremi catastali; pertanto, premessa la natura solo obbligatoria e non traslativa di quell'atto, i giudici di merito riconoscevano quale proprietaria esclusiva dell'immobile l'ex moglie.

 Ricorrendo in Cassazione, la figlia censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1322 c.c., rilevando come si fossero mal interpretati gli accordi raggiunti in sede di separazione personale dei coniugi. A tal fine rilevava come il testo contrattuale contenente il trasferimento immobiliare deponeva per l'immediatezza del trasferimento, voluto dalle parti all'interno del più ampio accordo di separazione, che infatti ne costituiva la "causa giustificativa".

In seconda istanza la ricorrente sottolineava come la stessa convenuta aveva provveduto personalmente alla trascrizione presso i Registri Immobiliari di Roma, con nota di trascrizione che riportava l'indicazione anche dei dati catastali: l'avvenuta trascrizione del verbale di separazione costituiva prova che l'accordo di separazione contenesse la volontà dei separandi di trasferire immediatamente la proprietà dell'immobile al padre.

La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.

I Supremi Giudici premettono che gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita matrimoniale.

In tale prospettiva occorre ricostruire la volontà dei coniugi separandi alla luce di tutte le risultanze documentali, del criterio letterale e del comportamento delle parti anche successivo al contratto medesimo, al fine di comprendere quale sia il concreto schema giuridico voluto dai contraenti.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte d'appello ha ricostruito della volontà dei coniugi separandi sulla base di un esame parziale delle risultanze documentali, senza valutare adeguatamente il dato letterale dell'accordo di separazione e il comportamento successivo della parte dell'ex moglie, che aveva perfezionato il trasferimento ponendo in essere l'adempimento necessario.

Gli Ermellini evidenziano, quindi, come il comportamento complessivo tenuto dalle parti, inequivocabilmente dimostrava la natura reale e onerosa del trasferimento della proprietà dell'immobile, senza che potesse assumere significato il fatto che l'accordo siglato dai separandi fosse carente dei tratti tipici della vendita.

In ragione di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. 

 

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