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Mobilità docenti giudici a Miur: "Riportateli a casa". Chi può ricorrere e come

Dopo l´ordinanza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Trani, un´altra ordinanza, depositata il 20 settembre 2016, arriva da quello di Taranto.
Anche in questo secondo caso, la conclusione è identica: il M.I.U.R., ha operato in modo illegittimo, nel momento in cui ha assegnato la docente ricorrente ad una sede diversa, e molto più distante, da quelle da essa indicate in domanda, nonostante che il punteggio riportato dalla docente in questione fosse maggiore rispetto a quello ottenuto da altri Colleghi che, concorrenti per la medesima fase (assegnazione in ambito nazionale), e grado scolastico (scuola primaria), nonché per la medesima tipologia di incarico (comune), erano stati assegnatari di un posto in uno degli ambiti territoriali scelti dalla ricorrente.
Nel caso deciso dalla Ordinanza in commento, la ricorrente, docente di una scuola primaria già iscritta alle Graduatorie ad esaurimento, assunta a tempo indeterminato nella Fase C del Piano straordinario delle assunzioni di cui all´art. 1, comma 98, lettera c) della L. n. 107/2015, ed assegnata, per l´anno scolastico 2015/16 ad una Scuola di Massafra (Puglia), aveva partecipato per l´anno scolastico 2016/17 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell´attribuzione dell´incarico triennale, ed in particolare alla fase C di cui all´art. 6 del Contratto sulla mobilità 8/4/2016, ai sensi del quale "GIi assunti nell´anno scolastico 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità
territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d´ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L´ordine di preferenza è indicato nell´istanza ovvero determinato o completato d´ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati in ordine di preferenza".
Ciò, ai sensi , con ricorso di urgenza, ai sensi dell´art. 700 c.p.c., convenuto in giudizio il M.I.U.R. e l´Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, chiedendo di essere assegnata, in luogo della sede cui sia il primo tra quelli indicati in ordine di preferenza".
Pertanto, con ricorso di urgenza, ai sensi dell´art. 700 c.p.c., essa aveva convenuto in giudizio il M.I.U.R. e l´Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, chiedendo di essere assegnata in una delle sedi della Puglia, innanzitutto la prima.
La decisione
Il Giudice ha accolto, sia pure limitatamente (e in sede cautelare), il ricorso, dando ragione alla ricorrente.
Il Tribunale ha in prima battuta escluso che la docente avesse il diritto ad ottenere il trasferimento nella sede indicata come prima preferenza. Per questa sede, infatti, gli altri candidati che avevano riportato un punteggio inferiore al suo, concorrevano o per un diverso posto (lingua inglese), oppure, per concorrendo ad un posto comune, erano interessate ad una diversa fase (assegnazioni provinciali e non su base nazionale).
Il Tribunale ha però dichiarato il diritto dell´istante ad ottenere il trasferimento nella sede pugliese indicata alla seconda preferenza, avendo accertato, come da documentazione prodotta dalla ricorrente, che gli altri concorrenti che a tale sede erano stati trasferiti e che avevano riportato un punteggio minore, concorrevano per la stessa tipologia di posto (comune), per la stessa classe di concorso (scuola primaria) e per la stessa fase (ambito nazionale), e che, inoltre, non vantavano alcun titolo di preferenza, che, ai sensi dell´art. 13, avrebbe loro consentito di scavalcare la ricorrente.
Ciò, a parere del giudice, è qualificabile come comportamento illegittimo, in quanto violante le regole del bando, e i principi di buon andamento ed imparzialità di cui all´art. 97 della Costituzione.
Le pesanti ricadute del trasferimento a Piacenza sulla sfera personale della ricorrente hanno giustificato la valutazione, da parte del giudice, circa la sussistenza del danno grave ed irreparabile, che ha condotto alla concessione della misura cautelare in attesa della Sentenza di merito definitiva.
Essendo coniugata, madre di un figlio ventiquattrenne, ed addirittura invalida in misura del 50%, la docente ricorrente non avrebbe potuto attendere con serenità l´esito del giudizio.
Così, il giudice ha ordinato al M.I.U.R. di assegnarla ad una sede pugliese.
Conclusioni
La pronuncia del Tribunale tarantino completa ed integra, confermandone la direzione, quella di Trani, concorrendo alla formazione di una giurisprudenza su questo delicatissimo punto.
Va detto che, anche in questo caso, il M.I.U.R. non si è costituito in giudizio, non è stato cioè presente e non ha replicato alle tesi contenute nel ricorso.
Questo dato è, però, alla luce dell´iter motivazionale seguito dal Tribunale, solo parzialmente significativo, in quanto il giudice ha motivato il proprio convincimento sulla base della disciplina legislativa e regolamentare e della documentazione offerta in giudizio dalla docente ricorrente.
Il Tribunale ha peraltro chiarito ciò che nell´ordinanza di Trani era stato esplicitato solo parzialmente, e cioè che non basta ai docenti che intendano proporre ricorso, ai fini del raggiungimento dello scopo, dimostrare che altri Colleghi destinati alle sedi da essi indicate alle prime opzioni, abbiano riportato un punteggio inferiore al loro, ma è anche necessario che sia comune la classe di concorso, la fase e che, inoltre, nessun concorrente (con punteggio minore) vanti alcun titolo di preferenza, ai sensi dell´art. 13.
Per il resto, sulla base dei principi processuali sull´onere della prova, chi intenda proporre un ricorso è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio diritto. A questo fine, producendo la documentazione necessaria, che potrà essere acquisita on line, o anche mediante una formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990, e che potrà essere diretta all´Ufficio Scolastico Regionale e agli Ambiti provinciali.
Infine, ai fini della richiesta della concessione di una misura cautelare, i docenti ricorrenti saranno tenuti a provare non solo il cosiddetto fumus (cioè la probabile fondatezza del ricorso, ad un primo esame), che potrà essere fondata sulle argomentazioni di cui a questi precedenti giurisprudenziali, ma anche il "periculum in mora", cioè le circostanze di ordine personale, familiare, economico che non consentano di attendere la (necessariamente posteriore) pubblicazione di una sentenza.
Opportuno precisare, per i non addetti ai lavori, che tutte le circostanze attinenti al "fumus" e al "periculum" non vanno solo dichiarate ma anche dimostrate con documentazione idonea, che il provvedimento cautelare costituito da una Ordinanza è sempre modificabile dal Giudice, che ciò potrebbe accadere anche prima del deposito della Sentenza nel caso di un reclamo da parte del M.I.U.R., e che, infine, nel nostro sistema, è sempre possibile che il giudice di un altro Tribunale si determini in senso diverso rispetto a quello di Taranto o Trani, anche se, in verità, tale ultima ipotesi appare francamente improbabile, tenuto conto della rilevanza e condivisibilità dei principi che sono stati enunciati.
L´Ordinanza del Tribunale di Trani
Era stata trasferita da Barletta ad Udine ai sensi della legge sulla ´Buona scuola´ ma adesso il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, le ha dato ragione, con una ordinanza rivoluzionaria che potrebbe alimentare le speranze di migliaia e migliaia di docenti costretti ad un esodo forzato.
A darne notizia, il quotidiano "La Repubblica", nella sua edizione on line del 16/9/2016.
Il Tribunale ha condannato l´Ufficio scolastico regionale pugliese ad assegnare l´insegnante "in organico di una delle sedi disponibili nell´ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse".
Secondo i legali della donna, si tratta della "prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, stabilendo l´illegittimità dell´assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia e Bari)".
Ma quali sono stati gli argomenti che hanno indotto il Tribunale a cancellare il trasferimento della docente e a condannare il Miur ad assegnarla in una delle sedi da essa scelte ?
Una delle doglianze proposte nel ricorso era la violazione "del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti".
Proprio questa censura è stata ritenuta meritevole di accoglimento.
"Detto principio - è infatti scritto nell´ordinanza del Tribunale - vincola l´amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l´anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell´interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi".
Secondo il giudice "la lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l´impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia".
"Non vanno sottaciute - è ancora scritto nell´ordinanza - le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall´assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l´attuale residenza a Margherita di Savoia".
Le argomentazioni sposate dal Tribunale di Trani potrebbero essere utilizzate da migliaia e migliaia di altri docenti, in quanto i principi sopra esposti sono di carattere generale. 
Si allegano: 
-l´Ordinanza del Giudice di Taranto;
-l´Ordinanza del Giudice di Trani;
-il CCNI "Mobilità" dell´8/4/2016;
 
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