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Tassa sui rifiuti: Iva illegittima, a stabilirlo una sentenza della Corte Costituzionale

È illegittima l´Iva sulla tassa per i rifiuti urbani, poiché non si tratta di tariffa ma di contributo tributario. È possibile quindi richiedere il rimborso per le annualità dal 2006 al 2011*
La magistratura italiana ha stabilito in più occasioni il fatto che l´IVA (imposta sul valore aggiunto) pagata dai contribuenti per la Tia, la Tarsu, la Tares o la Ta.Ri. e in generale per tutte le tasse sui rifiuti, non è legittima. A stabilirlo è stata dapprima la Corte Costituzionale con la sentenza 238/2009, nella quale affermava per la prima volta la natura di tassa delle suddette "tariffe", e da ultimo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 5078/2016.
Tali decisioni si basano sul fatto che la Tia, la Tarsu e la Tari sono a tutti gli effetti delle tasse e non delle tariffe alle quali applicare l´iva, come veniva erroneamente effettuato in passato. Le ragioni poste alla base di queste pronunce sono da ravvisarsi nel fatto che le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti sono da considerarsi un pagamento di natura tributaria ed in quanto tali non assoggettabili ad IVA. L´IVA difatti mira a "colpire" la capacità contributiva che si manifesta quando vengono acquistati beni e servizi a fronte di un corrispettivo: non è questo il caso della TIA o TA.RI. che invece ha natura tributaria e non è, nella sostanza, un pagamento direttamente legato ad un servizio reso.
Sebbene TIA, Tarsu o Tari, siano impropriamente chiamate tariffe, sono sostanzialmente tasse, alle quali ovviamente non può e non deve applicarsi l´Iva, per non incorrere in una duplice tassazione. Ciò che, invero, è stato illegittimamente compiuto dalle aziende di nettezza urbana! Infatti, nell´intervallo di tempo tra gli anni 2006 e 2011 le aziende di nettezza urbana della penisola (a Roma la nota Ama Spa) hanno richiesto e riscosso l´Iva del 10 % sulla tassa dei rifiuti causando, da un lato, un ingiustificato arricchimento delle aziende medesime e dall´altro un ingiusto impoverimento del cittadino.
Volendo fare un esempio, una famiglia composta da due persone ed occupante una casa di circa 60/80 mq ha illegittimamente versato, per l´intero periodo, un importo compreso tra 100 e 250 euro a titolo di Iva. Per non parlare poi dei contributi versati da commercianti e negozi di tutta Roma per importi che si aggirano mediamente su 300 euro ad attività.
Sulla scia delle richiamate sentenze, il Giudice di Pace di Tivoli e quello di Roma hanno accolto una serie di richieste di rimborso dell´Iva presentate nel febbraio del 2015 da alcuni cittadini nei confronti di AMA Spa. È´ quindi aperta la strada per ottenere il rimborso degli importi versati, ma il tempo è limitato: è necessario ricorrere alla magistratura ordinaria nel minor tempo possibile per non incorrere nella prescrizione decennale (...).
*pubblicato da Francesco Amato su lunico.eu il 6 aprile 2017

 

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