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Riferimenti normativi: Art. 62 D.Lgs.n.507/1993
Focus: Il pagamento della Tassa smaltimento rifiuti è dovuto da chiunque occupi o detenga immobili, tra i quali box auto, garage, cantine e depositi, a prescindere dall'utilizzo che se ne fa. Il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento della tassa rifiuti?
Principi generali: La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.La TARSU a decorrere dal 1°gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI. La nuova tassa conserva, tuttavia, taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.In materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti". L'art. 62 del citato Decreto legislativo n.507/1993 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di rifiuti. In particolare, il presupposto impositivo della Tassa smaltimento rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera continuativa. Per sottrarsi al pagamento di tale tributo il contribuente deve evidenziare nella dichiarazione presentata al Comune presso cui si trovano gli immobili gli elementi che ne giustificano l'esenzione. L'art. 62, al comma 2, precisa, a tal proposito, che: "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Da quanto sopra esposto consegue che il giudice tributario non può presumere che tale tributo non sia dovuto, ai sensi del citato art. 62, c. 2, solo perché scaturente dall'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, ma deve esserne data prova dal contribuente. Ciò è stato recentemente ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez.12, con la sentenza n.7531 del 17 dicembre 2019, dinanzi alla quale un Comune ha impugnato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente nei cui confronti era stata iscritta a ruolo la Tarsu per l'anno 2011. Nel caso di specie, il Comune ha eccepito in appello che "l'uso privato del box per il ricovero dell'autoveicolo, anche se privo di utenze elettriche, comporta la debenza del tributo Tarsu in capo al contribuente, in quanto la ricorrente si è limitata solamente a dichiarare che l'immobile è privo di utenze elettriche…" .Quest'ultima circostanza non costituisce "obiettiva condizione di inutilizzabilità". Trattandosi, infatti, di dichiarazione di inutilizzabilità del bene non supportata da adeguata documentazione, i giudici di secondo grado hanno accolto l'appello del Comune. Sull'applicabilità o meno della tassa sui rifiuti ad un box auto si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione per la quale non deve essere il Comune a provare che un garage, un'autorimessa o altro immobile siano produttivi di rifiuti.
Al Comune basta avvalersi di una "presunzione legale" di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria (Cassazione ordinanza n.21780/2018). Secondo la Corte Suprema, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo (Cassazione Ord. n.17623/2016). Grava, quindi, sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza n.22767/2019).Le condizioni di inutilizzabilità dell'immobile nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione devono, perciò, essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11351 del 06/07/2012). Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, con la sentenza n. 23058 del 17 settembre 2019, hanno stabilito che la TARI è obbligatoria anche sulle pertinenze, comprese quelle che sono sprovviste dell'allaccio alle utenze.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.