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L’indennità sostitutiva di preavviso versata dal lavoratore dimissionario all’ex datore di lavoro è deducibile?

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Riferimenti normativi: Art.109 T.U.I.R.

Focus: L'indennità sostitutiva di preavviso versata dal lavoratore dimissionario all'ex datore di lavoro può essere dedotta, ai fini Irpef, dal lavoratore che ha avviato una successiva attività imprenditoriale? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 1, con la sentenza n. 118 del 2 febbraio 2026.

Principi generali: Il lavoratore con contratto a tempo indeterminato che è dimissionario e non intende dare il preavviso ha l'obbligo, ai sensi dell'art.2118 c.c. e della contrattazione collettiva, di corrispondere al datore di lavoro l'indennità sostitutiva del preavviso equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. In tutti i casi in cui viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso il rapporto di lavoro si risolve immediatamente.

Il caso: La vicenda sulla quale si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado è scaturita dall'appello della ricorrente che ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con la quale veniva respinto, con condanna alle spese di lite, il ricorso che la stessa aveva presentato avverso l'avviso di Accertamento, relativo all'anno 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate. Avviso di accertamento con il quale l'Ufficio contestava alla ricorrente di aver fruito della deduzione fiscale dell'indennità di mancato preavviso versata alla società con la quale aveva interrotto il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e della deduzione fiscale delle spese di vestiario acquistato dall'ex datore di lavoro; spese entrambe scaricate come costo della attività di impresa intrapresa dalla contribuente dopo le dimissioni. Conseguentemente, l'Ufficio aveva ripreso a tassazione le somme dedotte accertando a carico dell'appellante una maggiore Imposta IRPEF di Euro 32.499,00, una maggiore addizionale regionale IRPEF di Euro 2.517,00 ed una maggiore addizionale comunale IRPEF di Euro 605,00, oltre a sanzioni ed interessi. Nell'appello la contribuente ha sostenuto che le suddette spese fossero collegate alla sua nuova attività professionale e perciò deducibili, mentre l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tali costi non fossero inerenti all'attività di impresa, così come aveva deciso il giudice di I grado che aveva ritenuto fondato il recupero operato dell'Ufficio per "palese violazione del principio di inerenza". 

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate ritenendo che l'indennità pagata per il mancato preavviso non può essere dedotta dal reddito di impresa perché nasce dal vecchio rapporto di lavoro dipendente ed è un costo di natura risarcitoria che non può configurarsi come costo inerente all'attività d'impresa successivamente iniziata. È, altresì, indeducibile il "Welcome Bonus" (o bonus di ingresso), cioè il piano integrativo provvigionale a fronte di costi/oneri e/o impegni economici di inizio di attività, ricevuto dalla ricorrente da parte della nuova società con la quale aveva sottoscritto un contratto di collaborazione quale consulente finanziario con partita Iva. Infatti, come evidenziato dalla Corte, il welcome bonus è un incentivo legato all'avvio del nuovo rapporto e subordinato a specifici obiettivi, non un rimborso della penale versata all'ex datore di lavoro per il mancato preavviso di dimissioni che, invece, ha natura risarcitoria ed è legata alla cessazione del precedente rapporto di lavoro dipendente. Infine, anche le spese per il vestiario non sono state ammesse in deduzione perché non considerate indispensabili per svolgere l'attività. Pertanto, l'accertamento è stato confermato e la contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio.

 

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