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Tar Piemonte "liberalizza" guida in montagna: "Nessuna esclusiva per Guide alpine ed accompagnatori"

Il TAR Piemonte, con sentenza n.564 del 2018, ha stabilito che non esiste alcuna esclusiva riservata alle Guide Alpine e/o degli Accompagnatori di Media Montagna per l´accompagnamento in ambiente montano e che le guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente. Con tale pronuncia "Il Tribunale ha confermato la lettura della sentenza n. 459-2005 della Corte Costituzionale da noi sempre sostenuta in ogni sede ma che i Collegi Nazionale e Regionali delle Guide alpine si sono sempre ostinati a negare, contro ogni evidenza". A dichiararlo Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, che ha pubblicato per intero nel proprio sito la sentenza del tribunale amministrativo regionale di Torino.
 
"Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha scritto nero su bianco che: non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna (...) le GAE possono muoversi in ambito anche montano".
 
La pronuncia del Tar sì e conclusiva di una vicenda processuale che aveva visto l´associazione insorgere contro l´istituzione della figura dell´ accompagnatore di media montagna. Il ricorso è stato respinto dal Tar Piemonte ma con una pronuncia, per l´appunto, che ha sostanzialmente confermato la liberalizzazione della disciplina.
 
"Il TAR si è spinto ben oltre sottolineando che "la legge n. 6/1989, (riguardante il regolamento della professione di Guida Alpina) non è mai stata esplicitamente coordinata con ulteriori e paralleli sistemi normativi (in tema ad esempio di liberalizzazione dei servizi, di turismo) né esplicitamente adeguata al mutato contesto costituzionale e alle evoluzioni che la realtà lavorativa, oltre che l´ordinamento, hanno certamente subito in quasi trenta anni.
 
D´altra parte secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale, "l´individuazione di professioni protette appartiene alla disciplina, di riserva statale, dell´ordinamento civile e non può, per ovvie ragioni di uniformità di regolamentazione, essere demandata al legislatore regionale". Che non può "creare alcuno spazio di professione protetta che come tale non sia già previsto dalla legge statale; in sostanza le Regioni possono disciplinare la figura professionale dell´AMM nei limiti in cui i suoi ambiti di riserva siano quelli già previsti dalla legge statale."

 

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