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Nullo il patto di recesso del socio con restituzione conferimento, SC: "neutralizza rischio imprenditoriale in società capitali"

Il contratto di ricognizione
di debito rilasciato dalla società di capitale a favore del socio, attraverso
cui la società intende far conseguire al socio il diritto di recedere dalla società e di ottenere un importo del tutto corrispondente a quanto da lui
versato a titolo di conferimento in conto capitale e di sovrapprezzo al
tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, è nullo per
contrarietà alle norme imperative ai sensi dell´art. 1418 cod. civ.. Una
siffatta ricognizione di debito, in quanto non corrispondente a una posta
debitoria della società nei confronti del socio, intende infatti neutralizzare il rischio imprenditoriale cui si sottopone incondizionatamente il socio con
la sottoscrizione del capitale sociale ed è pertanto in contrasto con i
principi che regolano il contratto sociale.

Si tratta dell´importante principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 10583/2018), sezione terza civile, depositata il 4 maggio 2018 che, decidendo di cassare la sentenza impugnata, ha dichiarato, in altri termini, nullo il patto con il quale una società e un suo socio avevano convenuto che la società riconoscesse al socio il diritto di recedere dalla società stessa e di conseguire una somma in denaro di valore pari al versamento effettuato all´atto del suo ingresso in società, nella fattispecie avvenuto mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale, a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo.

La deduzione d´invalidità del negozio è fondata - ha dunque stabilito il giudice di legittimità - con riguardo al profilo di nullità di cui all´art. 1418 cod. civ., rilevabile d´ufficio, in quanto un siffatto negozio non solo è da considerarsi privo di giusta causa, come dedotto dalla ricorrente, ma si pone in aperto contrasto con le norme imperative che regolano la materia delle società di capitale, normalmente inderogabili
nel loro contenuto precettivo. Da qui, ha precisato la corte, il potere di rilievo ex officio "alla luce del ruolo che l´ordinamento affida
alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell´assetto
negoziale", per cui anche il giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare dai
fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale.

"Deve considerarsi" quindi "che il socio di una società a responsabilità limitata non potrebbe mai vantare un diritto di
restituzione del conferimento in conto capitale versato al tempo della
sottoscrizione della partecipazione sociale, posto che il conferimento fa parte del capitale di rischio della società e non costituisce un finanziamento su cui il socio può vantare un diritto di restituzione". Inoltre, un diritto restitutorio del conferimento "non emerge neanche in caso di
recesso del socio di una società a responsabilità limitata nelle ipotesi in
cui il recesso può essere esercitato per disposizione di legge o di Statuto, ai sensi dell´art. 2473 cod. civ. (come, ad esempio, nel caso di revoca dello stato di liquidazione, di modifica dell´oggetto sociale, di
trasformazione della società, d´introduzione della clausola
compromissoria nello statuto, di mancata fissazione del termine di
durata della società)". Ed anche ove sia previsto un diritto di exit a favore
del socio, il recesso non dà diritto alla restituzione del conferimento versato, ma alla liquidazione della quota in base al valore del tempo in cui detto diritto viene esercitato, ai sensi dell´art. 2473, comma 3, cod. civ..
Nel caso di specie, la società versava in una situazione di riduzione
al di sotto del minimo legale, ai sensi dell´art. 2447 cod. civ., e pertanto, a fronte della necessità di ricostituire il capitale della società o di liquidarla (versando la società in una classica in situazione di scioglimento), il socio non avrebbe potuto esercitare un diritto di recesso
con restituzione del conferimento versato. In tal caso, il socio
dissenziente, avrebbe potuto solo esprimere il proprio dissenso rispetto
alla delibera assembleare di approvazione del bilancio e di ricostituzione del capitale, eventualmente impugnando la decisione della maggioranza
(Sez. 1- Cass., Sentenza n. 21889 del 25/09/2013), ovvero avrebbe
potuto determinarsi a non esercitare il diritto di sottoscrizione
dell´aumento di capitale in proporzione alla quota di capitale posseduta, come previsto nell´ art. 2481 bis cod. civ. in tema di diritto di opzione
(ovvero di diritto di sottoscrizione, così come definito) nella società a
responsabilità limitata.

Il negozio di ricognizione di debito in esame,
pertanto, a giudizio della Suprema Corte di Cassazione "non trova alcuna giustificazione in un corrispondente diritto di recesso del socio, né tantomeno in un diritto del socio a vedersi
restituito il conferimento versato in conto capitale e, conseguentemente,
si pone in aperto contrasto con le norme di sistema". Tale negozio, nei
fatti, ha consentito al socio di uscire dalla compagine sociale e liberarsi del rischio d´impresa assunto con la sottoscrizione del capitale sociale, in ciò intaccando la stessa ragion d´essere del contratto di società (art. 2247 cod. civ.). Ed invero, in materia societaria, è da considerare nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. La disposizione di cui all´art. 2265 cod. civ., valevole per ogni tipo di società, impone il divieto del cd. patto leonino, vale a dire di quel patto che consente ad uno o più soci di prevaricare gli altri,
escludendoli dagli utili o dalle perdite. La nullità del patto leonino è
quindi connessa alla natura dell´attività economica svolta dalla società e allo scopo comune perseguito dai soci.

Conseguentemente, "un patto che
consente al socio di recedere dalla società ottenendo in restituzione il
conferimento in conto capitale versato tradisce, in egual modo, la ragion
d´essere del contratto di società".

 

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