Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Chi compie atti sessuali con minori commette "reato con violenza". SC spiega regime

Con la sentenzan. 5832 ud. 18/10/2017 - deposito del 08/02/2018, la Corte di Cassazione ha qualificato il delitto di atti sessuali con minori come reato con violenza sulla persona. Ne consegue che, qualora l´imputato chieda la revoca o la sostituzione della misura cautelare ai sensi dell´art. 299 c.p.p., tale istanza debba essere notificata alla persona offesa, a pena di inammissibilità della richiesta.
Fatto
Il Tribunale di Torinodichiarava inammissibile l´appello cautelare proposto avverso l´ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che aveva rigettato l´istanza di sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari, proposta da un imputato accusato del delitto di cui all´art. 609 quater c.p., ovvero di atti sessuali con minore, poiché non aveva provveduto a notificare la richiesta di modifica della misura cautelare alla persona offesa.
Riteneva, infatti, sempre il Tribunale di Torino, che tale fattispecie rientrasse tra quelle indicate all´art. 299 co. 2 bis c.p.p., ovvero potesse essere qualificata come un delitto commesso con violenza sulla persona, che, a norma del successivo comma 3, richiede, a pena di inammissibilità, la notifica della richiesta di modifica della misura cautelare applicata alla persona offesa.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l´imputato il quale rilevava come la fattispecie di atti sessuali con minore, disciplinata dall´art. 609 quater, non potesse rientrare tra reati commessi con violenza sulla persona.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, infatti, la norma incriminatrice non contemplerebbe alcuna violenza dell´agente sulla persona offesa: la disposizione, infatti, sanziona il compimento di atti sessuali con minore, anche se consenziente.
Tale ragionamento era stato condiviso anche dal Giudice per le Indagini Preliminari che aveva ritenuto ammissibile la richiesta, ma l´aveva poi rigettata nel merito.
L´interpretazione seguita dal Tribunale di Torino, invece, ponendosi in contrasto con il dato testuale della disposizione, finiva, a detta del ricorrente, per comportare una vietata operazione di analogia in malam partem della disposizione procedurale, aggravando indebitamente la posizione dell´imputato.
La Corte non ha ritenuto fondato il ricorso promosso sulla base delle seguenti motivazioni.
Motivazioni
Osserva la Corte come la disposizione di cui all´art. 609 quater sanziona il compimento di atti sessuali con minori di anni 14 e con minori di anni 16, qualora tali atti siano stati commessi con abuso di un rapporto qualificato con il minore (ad es. genitore, tutore etc.).
Il bene giuridico protetto dalla norma non è dunque la libertà di autodeterminazione, ma l´integrità psicofisica del minore, il quale ancora, data la sua età, non è in grado di autodeterminarsi.
La disposizione è stata introdotta in attuazione di obblighi internazionali contro lo sfruttamento e l´abuso sessuale dei minori, quale la Convenzione del Consiglio d´Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007.
Di talché, sebbene sia irrilevante il consenso della vittima, la fattispecie delittuosa integra sicuramente una violenza, quanto meno, della sfera psicofisica del minore.
Peraltro, l´altro temine di comparazione, ovvero la nozione di "delitti commessi con violenza sulla persona" di cui al co. 2 bis dell´art. 299 c.p.p., deve essere letto alla luce dei criteri interpretativi offerti dalla direttiva UE 2012/29/UE, che recentemente ha disciplinato le norme minime in materia di diritti della vittima.
Secondo tale lettura sistematica, la compressione dei diritti dell´imputato - tra cui la obbligatorietà della notifica della richiesta di modifica della misura cautelare - richiede la commissione di un delitto maturato nell´ambito di un rapporto tra vittima e aggressore "ovvero per i quali sussistono concrete possibilità di intimidazione, ritorsione o fenomeni di vittimizzazione".
La nozione di violenza adottata dal diritto penale internazionale e comunitario, quindi, è più ampia di quella utilizzata dal legislatore nazionale e arriva a ricomprendere anche tutti quei comportamenti che cagionano una sofferenza, anche solo psicologica, alla vittima del reato.
Ne consegue che non comporta alcuna operazione di analogia in malam partem l´inclusione tra questi delitti di quello di cui al 609 quater c.p. poiché anche quest´ultimo presuppone comunque una violazione della integrità psicofisica della vittima di reato.
Pertanto, in caso di richiesta di modifica di misura cautelare ai sensi dell´art. 299 c.p.p. l´imputazione per il delitto di atti sessuali con minore richiede quindi, a pena di inammissibilità, la notifica della richiesta anche alla persona offesa.
Dott.ssa Giulia Zani
Si allega sentenza
Documenti allegati
Dimensione: 415,31 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Nullo il patto di recesso del socio con restituzio...
Quando una laurea con la lode non conta nulla. Let...

Cerca nel sito