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T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 29/09/2015, n. 837

In materia di espropriazione per pubblica utilità deve affermarsi la piena applicabilità dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) a fattispecie espropriative preesistenti all’entrata in vigore di tale decreto, trattandosi di provvedimento di acquisizione sanante operante ab externo del procedimento espropriativo e che, di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione del regime transitorio di cui all’art. 57 dello stesso D.P.R..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2009, proposto da:

Società A.P.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Del Prato, Marco Masi e Nello Corzani, con domicilio eletto presso il secondo, con studio in Bologna, via San Vitale n. 40/3/A.

contro

Comune di Sogliano al Rubicone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gian Alberto Ferrerio e Claudio Cristoni, con domicilio eletto presso il primo, con studio in Bologna, via Vascelli n. 8;

per l´annullamento, previa sospensiva,

del decreto in data 21.11.2008, con cui il comune di Sogliano al Rubicone ha acquisito definitivamente, a titolo oneroso, al patrimonio del Comune gli immobili di proprietà della Società P.V. s.r.l. siti nel Comune stesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio del comune di Sogliano al Rubicone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell´udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il presente ricorso, una società proprietaria di terreni e fabbricati rurali compresi nel territorio del comune di Sogliano al Rubicone, che sono stati oggetto di procedimento espropriativo e relativa occupazione da parte del Comune allo scopo di realizzare una discarica intercomunale di R.S.U., chiede l´annullamento del decreto in data 21/11/2008, con il quale l´Ente ha deliberato l´acquisizione definitiva dell´area a titolo oneroso al proprio patrimonio indisponibile ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001. A sostegno del gravame, essa deduce motivi in diritto rilevanti violazione dell´art. 43 e dell´art. 45 del D. P.R. n. 327 del 2001; violazione degli artt. 55 e 43, c. 6 stesso decreto; violazione dei principi di diritto in materia di occupazione acquisitiva; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, ingiustizia manifesta.

Il comune si Sogliano al Rubicone, costituitosi in resistenza, in via pregiudiziale eccepisce il difetto d´interesse della ricorrente al presente giudizio, essendosi perfezionata la cessione volontaria delle aree in vigenza dei termini fissati per la dichiarazione di pubblica utilità dell´opera ed anteriormente allo spirare del termine finale per l´occupazione d´urgenza. In subordine, nel merito, il Comune chiede la reiezione del ricorso, ritenendo infondate tutte le censure in esso rassegnate.

Con ordinanza collegiale n. 197 del 19 marzo 2009, questa Sezione ha respinto l´istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2015, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.

E´ infondata la prima censura, con la quale si rileva l´inapplicabilità, al caso in esame, del procedimento di cui all´art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001. Il Collegio, sul punto, non può che ribadire la propria giurisprudenza in ordine alla piena applicabilità dell´art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 a fattispecie espropriative preesistenti all´entrata in vigore del predetto decreto, trattandosi di provvedimento di acquisizione sanante operante ab externo del procedimento espropriativo e che, di conseguenza, non rientra nell´ambito di applicazione del regime transitorio di cui all´art. 57 dello stesso D.P.R. n. 327 del 2001 (v. in termini: T.A.R. Emilia - Romagna -BO- sez. II, 27/10/2003 n. 2160). Va comunque precisato che, nella specie, la questione relativa all´applicabilità o no della citata norma a fattispecie pregresse rispetto all´entrata in vigore del decreto, non appare rilevante, dato che le aree oggetto di causa risultano trasferite al patrimonio indisponibile del Comune fin dal novembre 1992, per effetto di cessione volontaria da parte della ricorrente, ai sensi di quanto disponeva l´art. 12 della L. n. 865 del 1971, all´epoca vigente in materia espropriativa.

Risultano pertanto infondate anche la seconda e la terza censura, poiché dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che il trasferimento delle aree della ricorrente è intervenuto al momento dell´atto di cessione volontaria delle stesse formalmente stipulato nel mese di novembre dell´anno 1992 ex art. 12 della L. n. 865 del 1971, e quindi, in data successiva alla dichiarazione di pubblica utilità dell´opera pubblica da realizzare (v. deliberazione Giunta Prov.le Forlì 27/6/1989 n. 19586 -doc. n. 2 del Comune), nonché in pendenza, sia del termine finale relativo alla pubblica utilità dell´opera (scadente il 30/7/1994) sia del termine per l´occupazione d´urgenza dei terreni (30/10/1993). La cessione volontaria del bene oggetto di procedura espropriativa disciplinata dal citato art. 12 della L. n. 865 del 1971 costituisce, infatti, secondo il consolidato (e condiviso dalla Sezione) orientamento della giurisprudenza amministrativa e civile, l´atto conclusivo del procedimento espropriativo a cui afferisce, con conseguente ultroneità, in questi casi, del provvedimento di acquisizione coattiva del bene, stante l´equipollenza funzionale tra tale atto negoziale e il provvedimento espropriativo (v. Cons. Stato sez. IV. 22/9/2014 n. 4750; 19/2/2007 n. 874; Cass. Civ. sez. III, 31/10/2014 n. 23181; T.A.R. Abruzzo -PE- 3/7/2014 n. 23181).

Di qui, la palese infondatezza delle censure, incentrate sulla presunta nullità dell´atto di cessione volontaria o, comunque, sulla pretesa efficacia obbligatoria dell´atto in questione,, erroneamente qualificato dalla ricorrente quale contratto preliminare. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta al Comune la mancata applicazione degli artt. 43, comma 6 e 55 del D.P.R. n. 327 del 2001, in punto di quantificazione del risarcimento del danno come previsto nelle suddette disposizioni. Il motivo è infondato, posto che la stessa ricorrente ha accettato la indennità corrispostale a titolo definitivo e onnicomprensivo di ogni ulteriore pretesa (v. punto n. 4 del contratto doc. n. 7, n. 9 e n. 11 del Comune), in seguito alla più volte citata sottoscrizione del contratto di cessione volontaria delle aree ex art. 12 L. n. 865 del 1971.

Risulta infondato, infine, il quinto motivo, posto che il fabbricato che nel ricorso si assume estraneo all´opera pubblica realizzata, fa invece anch´esso parte integrante della realizzata discarica comunale, contenendone gli uffici amministrativi (v. doc. n. 18 del Comune).

Per quanto concerne, infine, l´argomentazione della ricorrente rilevante l´avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell´art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 8/10/2010, il Collegio ne deve rilevare l´inconsistenza, stante che - come si è accertato - il trasferimento dell´area della ricorrente al Comune era già perfezionato con la stipula del relativo contratto di cessione volontaria dell´immobile, con conseguente irrilevanza - a tale precisato fine - del successivo gravato provvedimento del Comune di acquisizione sanante ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia - Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del Comune di Sogliano al Rubicone, delle spese del giudizio che liquida per l´importo onnicomprensivo di Euro. 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015, con l´intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

 

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Scheda di sintesi (con link alle fonti)
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 28/09/20...

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