In caso di emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, essendo queste incompatibili con l´urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravantesi con il trascorrere del tempo (Conforme alla sentenza del Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 898/2015).
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.