Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Tamponamento a catena: come è ripartita la responsabilità tra i conducenti?

Imagoeconomica_1543875

Inquadramento normativo: Art. 149, comma 1, D.Lgs., n. 285/1992, Art. 2054, comma 2, c.c.

La distanza di sicurezza e il tamponamento: Durante la marcia i veicoli devono mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede. E ciò affinché sia garantito l'arresto tempestivo finalizzato a evitare collisioni. Ne consegue che nell'ipotesi in cui si verifichi un tamponamento, è posta a carico del conducente che segue una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza.

Il tamponamento e la ripartizione delle responsabilità: Con riguardo ai casi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione la presunzione di pari colpa (Cass. n. 4304/ 2021). Si tratta della cosiddetta presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato). Tale presunzione si fonda sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, ove non venga fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 19197/2018, richiamata da Cass. civ., n. 3764/2021). La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche:

  • ai veicoli coinvolti nell'incidente, ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 19197/2018, richiamata da Cass. civ., n. 3764/2021);
  • per la valutazione delle responsabilità del sinistro verificatosi tra velocipedi i quali, secondo il nuovo codice della strada, sono ricompresi nella categoria dei veicoli (Cass., n. 10304 /2009, richiamata da Tribunale Ivrea, Sent., 14-10-2020 ).

Se, invece, il tamponamento si verifica tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass., nn. 4021/2013, 15788/2018, richiamate da Cass., n. 4304/2021).

La prova per liberarsi dalla responsabilità presunta: La responsabilità nella causazione del sinistro, in caso di tamponamento tra veicoli in movimento, per quanto su detto, non è una responsabilità oggettiva, bensì presunta. Questo sta a significare che per liberarsi da questa responsabilità, il conducente deve fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia:

  • non deve dimostrare di non aver avuto la possibilità di porre in essere una condotta diversa o la diligenza massima;
  •  deve provare di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., n. 4130/2017, richiamata da Tribunale Grosseto, sentenza 26 ottobre 2020).

La presunzione di colpa nel senso appena specificato ha funzione meramente sussidiaria e opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., n.18631/2015, richiamata da Tribunale Grosseto, sentenza 26 ottobre 2020). Nel caso in cui sia accertata la responsabilità di uno dei conducenti, il giudice, comunque, non può astenersi dal verificare il comportamento dell'altro conducente per stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., nn. 8409/2011; 21130/2013, richiamata da Tribunale Civitavecchia, sentenza 14 ottobre 2020). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Compensi legali: cosa deve provare il professionis...
Intimazione di pagamento notificata con pec senza ...

Cerca nel sito