Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Suggerire all’esame teorico per la patente: quale reato si configura?

CASS9

Nel caso oggetto del presente contributo il ricorrente era stato condannato per un tentativo di falso per induzione in atto pubblico poiché aveva suggerito in collegamento via cellulare le risposte che il suo coimputato doveva rendere ai test per la prova teorica finalizzata al conseguimento della patente di guida.

Il funzionario della Motorizzazione non era caduto nell'inganno, aveva chiamato le forze dell'ordine che erano intervenute subito dopo l'espletamento della prova e l'esito della prova era stato invalidato. 

La Corte di Appello aveva qualificato il fatto di reato come tentativo di falso in atto pubblico per induzione.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'imputato che aveva suggerito le risposte chiedendo la riqualificazione del fatto nel reato previsto dall'art. 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475.

La Corte accoglie il ricorso ma ritiene applicabile l'art. 2 della legge sopra richiamata secondo cui "Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento".

In un una sua recente decisione, in ipotesi del tutto assimilabile, la Corte aveva per l'appunto affermato come "la norma in oggetto punisce chi procura lavori altrui (e le risposte date al questionario non erano state elaborate dall'esaminando e costituivano pertanto un elaborato altrui)" [Cass. Sez. 5, n. 26438 del 30/03/2017].

Il reato si è peraltro consumato poiché non è necessario il conseguimento dell'intento dei correi (nel caso di specie il conseguimento della patente di guida) che in questo reato costituisce circostanza aggravante e non elemento costitutivo. 

A ciò si aggiunga che tale disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella codicistica di induzione nel falso in atto pubblico.

Pertanto con la sentenza n. 25027 depositata il 3 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha riqualificato la condotta del ricorrente e ha annullato la sentenza rinviando ad altra sezione della Corte di Appello limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Contestazione disciplinare docente: è nulla se l'a...
Auto parcheggiata può bloccare l’ingresso condomin...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito