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Auto parcheggiata può bloccare l’ingresso condominìale?

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Riferimenti normativi: Art.157, comma 2, codice della strada; art. 610 codice penale.

Focus: Come affrontare comportamenti intollerabili e privi di senso civico nei casi di parcheggio selvaggio di veicoli dinanzi al portone di ingresso condominiale che impediscono l'accesso in casa propria ai residenti nell'edificio? Lo spazio bloccato dagli autoveicoli oltre a rendere difficoltoso l'accesso di entrata e di uscita alle persone, reso ancora più complicato quando si hanno buste della spesa e ombrelli, può essere di impedimento alle persone disabili, e, nelle emergenze, all'intervento dell'ambulanza o dei vigili del fuoco o all'evacuazione dell'edificio per calamità naturali.

Principi generali: In generale, il diritto di entrare in casa è disciplinato dall'art.157, comma 2, del codice della strada, il quale prevede che non si possa parcheggiare davanti a un portone se davanti a quest'ultimo non c'è il marciapiede. Il comma 2 del citato articolo precisa che: " Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento ". L'amministratore di condomìnio interpellato dai condòmini sul da farsi può, in tali casi, cercare di sensibilizzare i condòmini ad una attiva collaborazione affiggendo avvisi, in punti strategici, nei quali, citando il Codice stradale, si rammenta che chiunque può segnalare alle autorità competenti eventuali irregolarità o abusi se non viene rispettata la distanza di un metro.

In buona sostanza, i condòmini possono agire di propria iniziativa chiamando i Vigili urbani per gli opportuni provvedimenti del caso, ai sensi dell'art.158, c. 1, lettera g), del codice della strada. Norma quest'ultima la quale dispone che "la fermata e la sosta sono vietate sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime". Per "passaggio pedonale" si intende qualsiasi percorso destinato ai pedoni (da non confondere con gli attraversamenti), ivi inclusi i tratti a raso come tra due marciapiedi contigui che rappresentano la naturale prosecuzione del marciapiede stesso. Quindi oltre il limite dell'allineamento dei marciapiedi non si può sostare perché si invade il passaggio pedonale. L'assemblea condominiale può deliberare, con la maggioranza dell'art 1136, comma 2, c.c., di richiedere al Comune l'autorizzazione ad installare davanti al portone di casa (se area privata) dei panettoni in cemento o dei paletti, ad un metro dall'ingresso, che fungano da marciapiede per motivi di sicurezza, in modo tale da impedire la sosta e favorire il transito pedonale per evitare di essere investiti da veicoli in transito. E, ancora, l'assemblea può deliberare di richiedere al Comune l'autorizzazione ad apporre il divieto di passo carrabile dinanzi al portone condomìniale o le strisce gialle di uno stallo riservato ad un disabile che non possieda uno spazio auto privato, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 381, comma 5, del D.P.R. n. 495/92. Si evidenzia che l'utilizzo o meno del portone non inficia l'applicazione delle norme comportamentali sulla sosta.

La condotta di chi ostruisce il passaggio con il proprio veicolo può essere, altresì, perseguita penalmente per reato di violenza privata. L'art. 610 del codice penale, al comma 1, dispone che "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni". Se tale comportamento si concretizza "nel parcheggio di una autovettura dolosamente preordinato ad impedire il passaggio di un mezzo o privare una persona della propria libertà di determinazione od azione, integra un delitto di violenza privata, specie ove non sia giustificabile, a monte, con una pretesa meritevole di apprezzamento giuridico". In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez.V Penale, la quale, con la sentenza n. 51236/2019, ha affermato che "l'azione ostruzionistica esercitata parcheggiando l'auto davanti al cancello di un'abitazione in modo da impedire l'uscita dalla stessa, si configura come violenza privata, anche se priva dei connotati della violenza o della minaccia in senso stretto". 

La Suprema Corte ha, quindi, confermato il precedente orientamento (Cass. sent. n. 40482/2018) secondo il quale una condotta può assumere rilevanza penale, ai sensi dell'art.610 cod. pen., configurando il reato di violenza privata, quando di fatto si esercita un'azione coattiva sulla vittima, tale da non consentire alla persona offesa di esercitare liberamente il proprio volere, indipendentemente dal mezzo che porta alla limitazione della libertà di autodeterminazione della vittima (Cass., Sez. 5, n. 4284/2016; Cass.,Sez. 5, n. 11907/2010). Tale regola può applicarsi sia per le case private che per i condomìni, anche senza passo carrabile e rispetto a qualsiasi tipo di veicolo (Cass. Pen., Sez. Un., sentt. n. 603/2011 e 21776/2006). La stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, inoltre, è concorde nel ritenere che "integra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., la condotta di colui che, avendo parcheggiato l'auto in maniera da ostruire l'ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa" (Cass. sent. 21779/2006). In questi casi, la vittima della condotta, posta in essere da taluno dei condòmini, può chiedere anche il risarcimento del danno.

 

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