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Status di rifugiato politico: il potere-dovere del Giudice di indagare sulle dichiarazioni rese dallo straniero.

In materia di rifugiato politico" o di protezione internazionale, il Giudice ha l´obbligo di attivarsi per indagare sulla credibilità delle dichiarazioni rese dallo straniero stesso. E´ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28435 del 28/11/2017.
Va subito detto che secondo il D. Lgs. 251/2007 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull´attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione), per "rifugiato" si intende "il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". Se il Paese in cui tale cittadino si rifugia accoglie la domanda di riconoscimento di protezione internazionale, lo straniero acquista lo "status di rifugiato". Può, invece, ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria "il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno [..] e per tale motivo non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".
Fatta questa premessa, utile ai fini della comprensione dell´iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte nell´ordinanza in esame, ripercorriamo brevemente i fatti di causa.
Un cittadino straniero aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale in quanto fuggito dal suo Paese per aver ricevuto minacce di morte. In buona sostanza, lo straniero deduceva che, nel suo Paese, aveva svolto l´incarico di scrutatore per le elezioni, al termine delle quali si era recato presso il seggio per ottenere la retribuzione dovutagli. Richiesta, questa, negatagli, e a seguito della quale, il ricorrente veniva interrogato sulle modalità di svolgimento delle elezioni e successivamente recluso e percosso per due mesi. Lo straniero, inoltre, deduceva che, dopo questo periodo di violenze, uno dei carcerieri gli proponeva di scegliere tra due opzioni: lasciare il paese o essere ucciso. A fronte di tale proposta, il ricorrente decideva di andar via. Giunto in Italia, però, gli veniva negato il riconoscimento sia dello "status di rifugiato" e sia della protezione internazionale sussidiaria, in quanto il contenuto delle sue dichiarazioni era stato ritenuto non sufficientemente credibile e provato.
La Suprema Corte, investita della questione, ha affermato che per il riconoscimento ad un soggetto straniero dello "status di rifugiato politico" o della protezione internazionale, si deve partire innanzitutto dal contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente. Laddove dette dichiarazioni facciano emergere dubbi in merito alla loro credibilità, il Giudice ha il potere-dovere di attivarsi per acquisire informazioni utili sulla situazione del Paese da cui proviene lo straniero (mediante i canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi), per poi eseguire una valutazione comparativa tra l´esito di queste indagini e le predette dichiarazioni. E ciò in considerazione del fatto che, secondo il combinato disposto degli artt. 8, comma 3, 10, 13 e 27 D.Lgs. n. 25 del 2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), "il Giudice , è tenuto a verificare la condizione di persecuzione sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza". Tale procedura istruttoria, nel caso di specie, era stata omessa e già per tal verso il ricorso del cittadino straniero, a parere della Corte di Cassazione, andava accolto.
Secondo i Giudici di legittimità, con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, nella questione in esame, gli organi giudiziari dei gradi precedenti, inoltre, avevano omesso di applicare correttamente i principi sanciti dall´orientamento ormai pacifico della giurisprudenza in punto, secondo cui "l´ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico[...], ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia" (cfr. da ultimo Cass. Civ., ordinanza n. 18130 del 21 luglio 2017).
In particolare, nel caso di specie, la domanda del ricorrente poteva essere accolta con riconoscimento quantomeno della protezione internazionale sussidiaria, senza la necessità per lo stesso di provare un rischio specifico riferito alla sua persona, nel caso fosse rientrato nel suo Pese d´origine. E ciò in quanto, in virtù dei principi su richiamati, il Paese d´origine del ricorrente rientrava tra quelli, in cui, come si rinviene dai siti e dai rapporti di organizzazioni e istituzioni internazionali riguardanti detti Paesi, sono all´ordine del giorno violenze, maltrattamenti in carcere e detenzioni arbitrarie, con assoluta mancanza di fuga di notizie in merito sia alla ubicazione che alle condizioni dei detenuti.
In virtù di tanto, pertanto, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta in primis la valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria dei gradi precedenti, avrebbero, nella questione sottoposta all´esame dei Giudici di legittimità, dovuto utilizzare il potere - dovere d´indagine suddetto e comparare l´esito di tale indagine con le dichiarazioni rese dal richiedente, "con forte attenuazione del regime ordinario dell´onere della prova".
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del cittadino straniero.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm; "Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Utilizzazione-abusiva-acqua-pubblica-l-illecito-resta-anche-se-e-pendente-il-procedimento-di-1.htm; "Riproduzione di una foto: è possibile se non c´è consegna del negativo o di altro mezzo di riproduzione?"http://www.avvocatirandogurrieri.it/Riproduzione-di-una-foto-e-possibile-se-non-c-e-consegna-del-negativo-o-di-altro-mezzo-di.htm; "Chi risponde dei danni causati da autoarticolato? La soluzione della Cassazione" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Sinistro-autoarticolato-causa-danni-SC-responsabili-solidalmente-proprietario-motrice-e-rimorchio.htm; "Punti su patente, Cassazione: nessun obbligo di comunicazione ad utente in caso di variazioni" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Punti-su-patente-Cassazione-nessun-obbligo-di-comunicazione-ad-utente-in-caso-di-variazioni.htm

 

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