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A questo delicato interrogativo hanno dato una risposta di recente i Supremi Giudici di Cassazione con l'ordinanza n. 2735 del 2019, con la quale hanno evidenziato come il rifiuto del figlio di frequentare il genitore sia del tutto irrilevante non esonerando quest'ultimo dal versamento dell'assegno di mantenimento e da quel generico obbligo di assistenza che comunque incombe sui genitori.
Nel caso "de quo", dove il padre, deluso dal rifiuto della figlia di instaurare un rapporto con lui, chiede la revisione dell'assegno di mantenimento disposto in primo grado, ed i Giudici territoriali ne sanciscono una riduzione, la volontà della figlia di non incontrare il padre non interferisce in termini economici col fatto che il padre non provveda ad alcun esborso diretto nei confronti della figlia né alla "cura" della stessa.
L'uomo, non contento delle dette risultanze giuridiche, propone ricorso in Cassazione in base alla considerazione che non fosse stata tenuta nel giusto conto la volontà della figlia di non frequentarlo.
I Giudici di Piazza Cavour chiamati a dirimere la "vexata quaestio "non accolgono le doglianze del padre in ordine al rifiuto della figlia di frequentarlo, ritenendo ciò del tutto irrilevante, e precisano in tal senso che da tale comportamento non si può far scaturire alcun esonero dell'uomo rispetto a quei doveri incombenti, comunque, nei confronti della prole; mentre, in merito al "quantum" dell'assegno si attengono al provvedimento di riduzione cui già i giudici di "seconde cure" avevano dato luogo, prescindendo in tale quantificazione dal tenore di vita familiare goduto prima della scissione del vincolo coniugale .
Gli Ermellini, nella statuizione dei principi su enunciati, hanno tenuto in considerazione soprattutto il principio di proporzionalità, codicisticamente sancito all'articolo 337 ter del Codice Civile, secondo il quale il Giudice deve tener conto nella determinazione dell'assegno di parametri ben precisi tra cui principalmente le esigenze del figlio, il tempo di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche dei genitori.
Ciò detto dall'ordinanza in esame deriva il fondamentale principio per cui il rifiuto della prole di frequentare il genitore non è di per sé valevole a giustificare le inadempienze dello stesso, che sarà comunque tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio anche se quest'ultimo abbia deciso di non frequentarlo, seppure, tale circostanza, assieme ad altri parametri, sarà valutata obiettivamente in sede di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento.
Si allega Ordinanza.
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Mi chiamo Alessandra Garozzo. Sono un avvocato civilista. Mi ritengo una persona dinamica, diretta e combattiva, amo la lettura dei libri di ogni genere ed ascoltare musica d'autore. Un'altra mia passione sono gli animali ed in particolar modo i cani, infatti ne ho due che accudisco con grande amore.
Da qualche anno mi occupo anche di politica con forte senso di appartenenza al "gruppo" e responsabilità, con la profonda convinzione che noi stessi siamo gli artefici del nostro futuro amministrativo e politico e per questo abbiamo il diritto-dovere di mettere al servizio della nostra comunità le nostre capacità ed attitudini proprio per il bene collettivo. La mia più grande passione è sempre stata lo studio del diritto, infatti ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza a Catania, facendo un percorso che mi ha entusiasmata dal primo all'ultimo giorno. Mi occupo, in particolare, di diritto del lavoro nella prospettiva della difesa della parte contrattualmente più debole e di relazioni sindacali. Un'altra branca del diritto che curo con grande interesse è il diritto di famiglia con una particolare attenzione alla tutela dei minori.