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Sostituti di udienza, Cassazione muta parere: non occorre delega scritta, sufficiente dichiarazione orale

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 La pronuncia è di quelle che contano,  sia per l'importanza dell'istituto,  di comune e generale applicazione, sia perché  con questo dictum,  la Cassazione Penale avvocato drasticamente il proprio orientamento giurisprudenziale.  Orientamento espresso anche recentemente in una pluralità di sentenze. 

Orbene, la Cassazione Penale, Sez. I,  con pronuncia 25 ottobre 2018 (ud. 2 ottobre 2018) , n. 48862 (presidente Di Tomassi, Relatore Centofanti) ha stabilito, in tema di nomina del sostituto processuale (art. 102 c.p.p.), che l'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1993, conv. dalla legge n. 36 del 1934, per effetto della legge n. 247 del 2012 di riforma dell'ordinamento della professione forense, consente pienamente, senza necessità di ulteriori  ricostruzioni di fatto o ermeneutiche, che la designazione del sostituto processuale da parte del difensore  Munito di delega possa essere effettuata con delega "orale". Contrariamente a quanto la prassi, suffragata dalla precorsa interpretazione dei giudici di legittimità, imponeva finora, per il sostituto processuale non sarà pertanto necessario esibire, in udienza, un atto di delega a tal fine previamente a lui rilasciato dal difensore munito di procura

Ciò in quanto è stata disattesa l'argomentazione espressa, appunto, in recenti pronunce alla cui stregua la delega prevista dall'art. 102 c.p.p. sarebbe stata ammissibile esclusivamente se rilasciata in forma scritta.

Una riforma, ha avvertito la Cassazione che non è effetto di una mera rivisitazione della materia sul piano interpretativo, ma dello ius superveniens, «per effetto della legge n. 247 del 2012, il cui art. 14, intitolato «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni», prevede, tra l'altro, che l'avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2)».

Infatti, «la previsione dell'oralità del conferimento della delega per la sostituzione, allorché questa opera in favore di un avvocato, è infatti nuova ed esplicita e si contrappone nettamente alla diversa ipotesi, altrettanto chiaramente enunciata, che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che può essere rilasciata al praticante abilitato». Così come, nel momento in cui si riporta il termine della delega orale, «si collega al dato logico-giuridico per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all'esigenza di sopperire all'impossibilità di presenziare all'udienza (o all'atto da compiere) da parte del difensore titolare»;  come «negli ordinamenti dei Paesi di tradizione giuridica affine a quella italiana, come la Francia, la sostituzione all'udienza dell'avvocato officiato dal cliente non richiede forma scritta, salvo casi particolari, e presuppone il solo onere di informare preventivamente il cliente (Reglement Intérieur National, art. 6.2); ma anche in un ordinamento di tipo anglosassone, come quello inglese, la delega per l'udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante».

Pertanto, «deve ritenersi tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., l'art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, sopra citato; abrogazione alla luce della quale gli art. 96, comma 2, cod. proc. pen., e 34 disp. att. cod. proc. pen., debbono essere ormaiinterpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace».

 

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