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Sospensione per l´avvocato che richieda compenso sia a Cliente che ad assicurazione

Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), con Sentenza 23 luglio 2015, n. 135, pubblicata il 15 maggio 2016.
Con esposto del 06.10.2008 (omissis) contestavano ad un legale e ad altro professionista di aver richiesto ed ottenuto il pagamento, sia dai propri assistiti che dalla compagnia di assicurazione, delle proprie competenze professionali relative al mandato a loro conferito in seguito al sinistro stradale nel quale decedeva un proprio congiunto.
Riferivano che l´avvocato aveva richiesto loro il pagamento di una somma di € (...) a fronte di € (...) offerti dall´assicurazione a titolo di acconto sul risarcimento del danno subito.
Tale pagamento veniva effettuato a mezzo di due assegni circolari fatti poi annullare dal legale, che chiedeva di rimetterli a favore uno di (omissis) e l´altro di (omissis).
Gli esponenti riferivano che solo successivamente alla definizione del sinistro apprendevano che il legale in questione aveva percepito anche dalla Compagnia di assicurazione per tale sinistro, quale compenso per i propri onorari, la somma di € (omissis) comprensiva di oneri accessori.
Il Consiglio nella seduta del 1 luglio 2010 deliberava l´apertura del procedimento nei confronti dell´avvocato per essere la stessa venuta meno ai doveri di correttezza, lealtà, probità e decoro per: 1) aver richiesto ed incassato dai propri assistiti l´importo a seguito dell´attività dalla stessa prestata in loro favore per la definizione del sinistro sottacendo agli stessi di avere incassato, per il medesimo titolo, dall´assicurazione, altro importo;
2) non aver emesso fattura per l´importo percepito dai propri clienti a seguito dell´attività legale prestata per la definizione del sinistro.
Il COA di Milano, all´esito delle risultanze istruttorie, comminava all´incolpata la sanzione della sospensione per mesi otto.
Avverso tale decisione proponeva ricorso l´incolpata.
Con la Sentenza in commento, il Cnf, premessi i fatti, ha ritenuto che la ricorrente, percependo il corrispettivo sia dai clienti che dalla compagnia assicurativa, aveva posto in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione del dovere di lealtà e correttezza.
Infatti, "pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l´avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione." (Cons. Naz. Forense 03-11-2004, n. 243)
Ne deriva anche la violazione dell´omessa fatturazione delle somme percepite, che viola il precetto deontologico posto a tutela del dovere di verità nonché il principio di solidarietà e
correttezza dell´avvocato, che dovrebbe unire tutti gli esercenti la professione forense per la giusta redistribuzione degli oneri.
Il ricorso è stato quindi respinto, anche nel motivo subordinato riguardante la richiesta di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella comminata.
Sentenza allegata

 

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