Con Sentenza n. 9284 del 09/05/2016, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, a componimento di un contrasto tra le Sezioni Semplici, hanno stabilito che, in tema di arbitrato, l´art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall´art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all´art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l´entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l´impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l´art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Sentenza allegata
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