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Sospensione patente per guida in stato di alterazione psicofisica, S.C.: è atto dovuto se non c'è reato e il prefetto non deve valutare elementi di una evidente responsabilità

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Con ordinanza n. 30150 del 21 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di guida in stato di alterazione psicofisica, se da tale condotta sono derivate lesioni o omicidio, il provvedimento della sospensione provvisoria della patente è adottato dal prefetto previa valutazione della sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino reati, il provvedimento sospensivo della patente integra un atto dovuto privo di discrezionalità (Cass. ord. 8.5.2018 n. 10983). Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici di legittimità. Il ricorrente ha proposto opposizione contro l'ordinanza prefettizia con la quale è stata ingiunta nei suoi confronti la sospensione della patente di guida. Ad avviso del ricorrente, tale provvedimento è illegittimo in quanto non è stato tenuto conto del fatto che, a seguito della visita dinanzi alla Commissione medica, allo stesso è stata rinnovata l'abilitazione alla guida. È accaduto che sia in primo che in secondo grado, l'opposizione è stata respinta e il ricorrente lamenta il fatto che i Giudici siano caduti in contraddizione. In buona sostanza, a suo parere,nella decisione del Giudice di pace, confermata dal Tribunale, l'autorità giudiziaria avrebbe prima disposto la sospensione per mancato accertamento del reato e poi rigettato il ricorso attesa la natura cautelare del provvedimento stesso. Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Innanzitutto, quest'ultima parte dall'esame della natura della sanzione della sospensione provvisoria della patente di guida. In pratica, il nuovo codice della strada ha conferito a tale sanzione natura amministrativa. Sebbene la riforma abbia attribuito alla sospensione della patente detta natura, i Giudici di legittimità affermano che non bisogna perdere di vista il fatto che tale sospensione è comunque una misura cautelare di esclusiva competenza prefettizia. Tale misura è necessariamente preventiva ed è diretta a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, con l'ovvia conseguenza che essa deve essere oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari.  

Una facoltà, questa, che va esercitata anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costoro, come previsto dalle regole generali (artt. 3, 7, comma 1 °, 8 e 10, legge n. 241/90, art. 204, c.d.s., art. 18, legge n. 689/81) ( Cass. 15.12.1016 n.25870). Ciò premesso, ad avviso della Corte di Cassazione, pertanto, in nessuna contraddizione è incorso il Giudice di Pace. Infatti, la motivazione addotta da quest'ultimo nella sentenza di primo grado (confermata dal Tribunale in appello) appare il risultato di un corretto iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria. In virtù di tale iter, infatti, è stato confermato il provvedimento prefettizio perché, sebbene la sospensione in questione sia stata disposta in assenza di accertamento del reato, essa è pur sempre una sanzione di natura cautelare adottabile dal prefetto. Che tale argomentazione non è contraddittoria discende dall'esame dello stesso codice della strada. Ma vediamo in che termini. L'art. 222 c.d.s. prevede espressamente che qualora da una violazione delle norme sulla circolazione stradale derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, oltre a quelle accessorie, quale per esempio la sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il successivo art. 223 c.d.s., invece, stabilisce che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida. Orbene, dal combinato disposto di tali disposizioni, appare evidente che:

  • nelle ipotesi in cui dalla violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone e detta violazione integra una fattispecie penalmente rilevante, allora il prefetto adotta la sanzione di sospensione della patente di guida, previo accertamento degli elementi di evidente responsabilità in capo al trasgressore.  

     In buona sostanza il provvedimento prefettizio, in questi casi, è preventivo a quello dell'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice;

  • nelle ipotesi, in cui, la suddetta violazione non costituisce reato, il prefetto, "dispone la sospensione della patente". Detta sospensione integra un atto dovuto privo di discrezionalità (Cass. ord. 8.5.2018 n. 10983).

Questo sta a significare che il prefetto, nei casi in cui la violazione delle norme sulla circolazione stradale non costituisce un reato, non procede ad alcuna valutazione degli elementi di evidente responsabilità penale del trasgressore, ma provvede direttamente, emettendo l'ordinanza che ingiunge la sospensione in questione. Da queste argomentazioni, risulta chiaro che nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, bene ha argomentato il Giudice di Pace. E ciò in considerazione del fatto che, nel caso in esame, dalla guida in stato di alterazione psicofisica da parte del ricorrente non è dipeso alcun comportamento penalmente rilevante di quest'ultimo. Con l'ovvia conseguenza che la sospensione della patente, come sopra evidenziato, è stato un atto dovuto da parte del prefetto, senza che quest'ultimo fosse tenuto a valutare la sussistenza o meno degli elementi di responsabilità del ricorrente. Né peraltro, l'ordinanza impugnata poteva essere oggetto di annullamento ad opera della rinnovazione dell'abilitazione alla guida, riconosciuta al ricorrente dalla Commissione medica che l'ha visitato, dal momento che nessuna norma stabilisce che, in caso di visita favorevole, il provvedimento di sospensione della patente di guida va annullato. Alla luce di quanto sin qui detto, pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto le doglianze del ricorrente infondate e hanno rigettato l'impugnazione, confermando le sentenze dei gradi precedenti. 

 

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