Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/
Con sentenza n. 298 del 24 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato la congruità della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni per l'avvocato che, oltre a subire sfratto per morosità, si appropri indebitamente dei beni presenti nell'immobile condotto in locazione rendendosi, altresì il mandante di un incendio doloso di altre cose appartenenti al locatore e presenti nell'immobile stesso.
I fatti del procedimento
Un avvocato è stato sottoposto a procedimento penale e a procedimento disciplinare in quanto, a seguito di sfratto per morosità, ha asportato dall'immobile condotto in locazione tutti i mobili, gli arredamenti, i sanitari, i termosifoni, le porte a vetri, le finestre e il forno a muro, nonché ha dato mandato a terzi di incendiare gli alberi di pertinenza dell'abitazione stessa usando diverse taniche di benzina.
All'esito di due gradi di giudizio in sede penale, la Corte di Appello, pur dichiarando la prescrizione dei reati, ha valutato la piena sussistenza dei profili di responsabilità dell'avvocato.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, ritenendo comprovata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i fatti ascrittigli, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni dal momento che la sua condotta costituisce violazione dei doveri di probità, dignità, lealtà, correttezza, decoro e fedeltà ex artt. 5, 6 e 7 CDF.
L'incolpato ha impugnato la sentenza chiedendo di dichiarare la prescrizione dell'illecito disciplinare; nonché lamentando l'eccessività della sanzione inflitta.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Preliminarmente il Consiglio ha affermato non prescritta l'azione disciplinare in quanto il procedimento penale a carico del ricorrente per le medesime condotte contestategli in sede disciplinare è stato irrevocabilmente definito nell'anno 2019 con la conseguente decorrenza da tale data del primo termine quinquennale di prescrizione. Questo termine è stato ripetutamente interrotto da una serie di atti al compimento di ciascuno dei quali ha preso avvio un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Consiglio ha ritenuto corretta l'applicazione da parte del CDD della sospensione dall'esercizio della professione per due anni, a mente dell'art. 22, comma 1 lett. c), del CDF vigente.
Questa sanzione costituisce una «sanzione comunque più favorevole rispetto al quella espulsiva della cancellazione», tenuto conto che non è invocabile il limite massimo di un anno di cui all'art.40 del R.D.L. n. 1578 del 1933 né è più prevista la sanzione disciplinare della cancellazione.
Pertanto, il CDD ha ritenuto di dover applicare un regime sanzionatorio più favorevole all'incolpato individuando discrezionalmente la sanzione adeguata e proporzionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 21 e 22 CDF, tra la sospensione dall'esercizio della professione da mesi due ad anni cinque e la radiazione, in considerazione della gravità dei fatti e della compromissione dell'immagine e del decoro della professione forense e alla luce di una precedente condanna alla sanzione disciplinare della censura.
Ciò è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione secondo cui «In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra» (Cass., SS.UU., 5 settembre 2023 n. 25940; Cass., SS.UU., 19 luglio 2023 n. 21311; Cass., SS.UU., 10 giugno 2021 n. 16296; Cass., SS.UU., 17 maggio 2021 n. 13168; Cass., SS.UU., 12 aprile 2021 n. 9545; Cass., SS.UU., 31 luglio 2018 n. 20344).
Pertanto, a parere del Consiglio, il CDD ha fatto buon governo dei criteri dosimetrici di cui all'art. 21 CDF, sicché la sanzione comminata appare adeguata e proporzionata alla violazione (atipica) contestata.
Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.