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Sospensione docenti non vaccinati: misura corretta in ragione della specificità della prestazione

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La sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi. In buona sostanza, nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti, appare […] di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con decreto n. 7394 del 17 dicembre 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti, docenti non vaccinati e sospesi dal servizio, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 (avente come oggetto "Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi", nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione recepisce e rende operativo il contenuto dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il quale - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021), con cui è stato introdotto a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per "il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione". I ricorrenti impugnano, tra l'altro, la predetta nota nella parte in cui: 

  •  è previsto che all'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa" e che "per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ciclo vaccinale";
  • è previsto che "l'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al DL. n. 19/20, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

Innanzitutto il Tar fa rilevare che:

  • la disciplina che introduce l'obbligo in questione è diretta a garantire lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica [...];
  • l'obbligo vaccinale è supportato dall'autorevolezza degli studi e delle ricerche portate avanti dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;
  •  il diritto dei ricorrenti a non essere vaccinati, sebbene costituisca un diritto costituzionalmente tutelato, va preso in considerazione nell'ambito del doveroso bilanciamento con altri interessi pubblici, qual è quello di circoscrivere l'estendersi della pandemia e quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza;
  • la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi;
  • la sospensione dal servizio dei ricorrenti non pregiudica l'aspetto patrimoniale di questi ultimi in quanto tale aspetto è salvaguardato dagli effetti ripristinatori di un'eventuale ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha rigettato l'istanza ex art.56 cpa, fissando per la trattazione collegiale la prima camera di consiglio prevista in data 11.1.2022. 

 

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