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Somme non restituite a Cliente, CNF sul dies a quo della prescrizione disciplinare

Il dies a quo per la prescrizione dell´azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 11.11.2015 n. 166, trattando in II grado il caso di un legale, sanzionato disciplinarmente per l´omessa restituzione di somme al proprio Cliente.
Nella fattispecie, il CNF ha respinto il ricorso del professionista.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.
Sentenza allegata

 

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