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Se il G.U.P. entra nel merito: SC spiega patologia pronuncia di NLP

I Giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 32574 del 27 luglio 2016, hanno ribadito il principio in base al quale, in tema di sentenza di non luogo a procedere, i poteri del GUP sono limitati a verificare la sostenibilità della tesi accusatoria in dibattimento sulla scorta del quadro probatorio raccolto. Pertanto il Gup deve astenersi dal formulare giudizi di colpevolezza dell´imputato .
Nel caso di specie, la difesa della parte civile proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP nel procedimento a carico di alcuni sanitari chiamati a rispondere in ordine a reati relativi alla responsabilità sanitaria.
La ricorrente sosteneva che "il Giudice dell´udienza preliminare è incorso nella violazione della disposizione che gli impone di valutare unicamente l´effettiva, potenziale utilità del dibattimento, entrando per converso nel merito dei singoli indizi e operando una disamina che lo ha condotto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito, sostituendosi così alla valutazione che compete al Tribunale".
I Giudici della Quarta sezione hanno ritenuto fondato il ricorso ribadendo l´orientamento già consolidato, con il quale in sintesi si stabilisce che il GUP ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere tutte le volte in cui venga esclusa una prevedibile possibilità che il dibattimento, con l´introduzione di nuovi elementi probatori, possa invece pervenire ad una diversa soluzione.
Il proscioglimento dunque dovrà essere pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall´acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464).
Nel caso concreto il GUP non si era attenuto a tale principio, infatti entrando nel merito, optava per la condivisione dei risultati della perizia disposta nel corso dell´udienza preliminare rispetto alle altre perizie ed inoltre nella sentenza inseriva affermazioni contraddittorie in ordine alla insussistenza di una violazione cautelare degli indagati.
Per tali motivi il ricorso veniva accolto e la sentenza impugnata veniva annullata.
Segue sentenza allegata
Documenti allegati
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