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Commette ricettazione chi acquista o riceve sostanze dopanti

Con sentenza n. 15680 del 14 aprile 2016 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che si concretizza il reato di ricettazione anche per chi acquista o riceve sostanze dopanti per mero fine personale.
Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del reato di cui all´art. 648 CP in relazione del delitto di cui all´art. 9, comma 7, L. n. 376 del 2000 per avere ricettato sostanze dopanti.
A seguito di pronuncia di sentenza di assoluzione degli imputati sia in primo che in secondo grado, il PM proponeva ricorso in Cassazione.
Con la decisione in commento, i giudici della Corte Suprema hanno affermato i seguenti principi di diritto:
a) il conseguimento del profitto, necessario per l´integrazione del reato di ricettazione per cui è richiesto il dolo specifico, può avere anche natura non patrimoniale;
b) il profitto nel delitto di ricettazione si configura tutte le volte che , per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s´incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale;
c) ai fini del delitto di ricettazione è irrilevante il movente, ossia la motivazione che ha determinato l´agente ad agire, potendo invece essere preso in considerazione solo ai fini della determinazione della pena.
Sentenza allegata

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